Cassazione Civile, Ordinanza n. 33496/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i due motivi di ricorso perché ha rilevato che la controversia era stata definita in via agevolata dalla contribuente e che il debito risultava integralmente pagato. In conseguenza di ciò ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a maggior reddito d'impresa per IRPEF e ILOR dell'anno 1987. Dopo un primo grado favorevole alla contribuente e un appello dell'Amministrazione accolto dalla CTR con rideterminazione del dovuto sulla base di CTU, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Nel giudizio di legittimità, però, l'Agenzia delle Entrate ha depositato documentazione attestante che la controversia era stata definita con procedura agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, con pagamento integrale del debito tributario e con rinuncia al ricorso sottoscritta dalla contribuente. Il ricorso è dunque rimasto privo di oggetto sostanziale per intervenuta definizione della lite.
Norme richiamate
art. 6 del D.L. n. 193 del 2016
La definizione agevolata della controversia, richiesta dalla contribuente, ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito e la conseguente estinzione del giudizio.
art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio estinto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria sia stata validamente definita con una procedura agevolata e risulti il pagamento integrale del debito, la Cassazione deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- La rinuncia al ricorso e la documentazione dell'avvenuta conclusione della definizione agevolata costituiscono elementi idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere.
- Nel processo tributario estinto per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale per cui restano a carico della parte che le ha anticipate.
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