Cassazione Civile, Ordinanza n. 33491/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto azione di accertamento negativo per ottenere la declaratoria di insussistenza del credito richiesto dal Comune a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, relativo a un box-chiosco e a un traliccio utilizzati per l'emittente radiofonica e collocati, secondo l'ente, su suolo pubblico. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello, dopo CTU, aveva confermato il rigetto ritenendo sufficiente la proprietà pubblica delle aree e affermando che il canone fosse dovuto anche in caso di occupazione abusiva o di fatto, pure su aree appartenenti al patrimonio disponibile. In cassazione la società ha dedotto, in sintesi, che mancava la prova del presupposto oggettivo del COSAP, perché non risultava che i manufatti insistessero su aree demaniali o del patrimonio indisponibile del Comune; ha inoltre contestato la lettura delle prove, la CTU, l'omesso esame di fatti decisivi e la mancata pronuncia sull'eccezione di carenza di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati, affermando che la sola proprietà pubblica dell'area non basta: occorre che l'area sia effettivamente demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile, oppure che ricorrano le altre condizioni previste dalla norma; non essendo stato accertato ciò, la sentenza è stata cassata con rinvio, mentre gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti della motivazione, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della corte territoriale, che aveva confermato la debenza del COSAP, è stata quindi annullata perché non risultava adeguatamente accertato il presupposto oggettivo del canone, cioè l'appartenenza delle aree occupate al demanio comunale o al patrimonio indisponibile dell'ente.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997
«...l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile... sia assoggettata... al pagamento di un canone...»
Il canone COSAP presuppone l'occupazione di beni appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune; non è sufficiente la mera proprietà pubblica dell'area se non è accertata la specifica destinazione pubblicistica richiesta dalla norma.
artt. 822 c.c.
Rilevante per distinguere i beni demaniali da quelli solo di proprietà pubblica ma non demaniali; una strada è demaniale solo se effettivamente destinata al pubblico transito.
art. 826 c.c.
Rilevante per il patrimonio indisponibile: serve un vincolo o una destinazione pubblicistica che consenta di includere il bene tra quelli soggetti al canone.
art. 2700 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il valore probatorio degli atti dell'ente; la Corte non fonda la decisione su questo profilo, ma lo menziona nel quadro delle doglianze.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati come parametri delle censure sulla valutazione delle prove; gli altri motivi restano assorbiti.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Invocato per vizio di motivazione o motivazione apparente/illogica, ma non è il fondamento decisivo della cassazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo per omessa pronuncia, ma il motivo è assorbito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel quarto motivo sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non si pronuncia specificamente perché assorbe il motivo.
art. 38, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993
Censura richiamata dalla ricorrente nel quarto motivo; non è oggetto di autonoma ratio decidendi.
Massime di principio
- Il COSAP è dovuto solo se l'occupazione riguarda beni appartenenti al demanio dell'ente o al suo patrimonio indisponibile, oppure altre ipotesi espressamente previste dalla disciplina applicabile; la mera titolarità pubblica del bene non basta.
- Ai fini del canone, occorre accertare non soltanto che l'area sia di proprietà di un ente pubblico, ma che essa sia effettivamente assoggettata a una destinazione pubblicistica compatibile con il regime demaniale o indisponibile.
- Una strada interna a un centro abitato è demaniale solo se risulta effettivamente destinata al pubblico transito; l'indicazione formale o la mera denominazione dell'area non sono sufficienti.
- Un mappale acquistato dal Comune non è automaticamente assoggettabile a COSAP: è necessario verificare se sul bene gravi un vincolo o una destinazione che lo renda patrimonio indisponibile o comunque rientrante nel perimetro normativo del canone.
- Se manca l'accertamento del presupposto oggettivo del canone, restano assorbite le ulteriori censure relative alla valutazione delle prove, alla consulenza tecnica e all'omessa pronuncia.
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