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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33489/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia delle Entrate)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo al periodo d'imposta 2005, fondato su PVC, con cui l'Ufficio contestava l'indebita emissione di fatture in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 633/1972, in relazione a operazioni qualificate come soggettivamente inesistenti perché effettuate verso soggetti privi di organizzazione. Le fatture erano state emesse per cessioni di beni in regime di deposito IVA ex art. 50-bis, comma 4, d.l. n. 331/1993, senza indicazione dell'IVA; l'Ufficio le aveva quindi riqualificate come cessioni interne imponibili, con recupero dell'imposta, sanzioni e accessori. Dopo un primo rigetto in CTP e una precedente cassazione con rinvio per omessa pronuncia, la CGT di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo non provata la conoscenza, in capo al cedente, della natura di cartiera del cessionario. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la decisione fosse meramente aderente ai motivi d'appello e priva di reale confutazione delle deduzioni dell'Ufficio, specie sulla diligenza o buona fede del cedente; 2) violazione dell'art. 8 d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 50-bis, comma 4, d.l. n. 331/1993 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., assumendo che il giudice regionale avesse erroneamente richiesto la prova di una partecipazione effettiva alla frode o di un collegamento tra le parti, mentre sarebbe sufficiente che il cedente non abbia usato la dovuta prudenza nel verificare la reale qualità di esportatore abituale del cessionario; 3) omesso esame di fatti decisivi, individuati nell'assenza di organizzazione del cessionario e nella conseguente falsità ideologica della dichiarazione di intento. La controricorrente chiedeva inoltre l'interruzione del giudizio per sopravvenuta liquidazione giudiziale, istanza rigettata dalla Corte perché il giudizio di cassazione non è soggetto a interruzione.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di interruzione del giudizio. Ha poi rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello comprensibile e quindi non apparente, benché non particolarmente lineare. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta il cedente non può beneficiare dell'esenzione quando la dichiarazione d'intento sia ideologicamente falsa se, sulla base di elementi anche presuntivi, disponeva di circostanze tali da far sospettare irregolarità e non ha adottato tutte le misure ragionevoli esigibili da un operatore accorto per verificare l'effettiva qualità di esportatore abituale del cessionario. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio di diligenza richiesto al cedente e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La sospensione/esenzione d'imposta nelle cessioni all'esportazione è subordinata alla reale sussistenza dei presupposti dell'operazione; se la dichiarazione d'intento è ideologicamente falsa e il cedente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'irregolarità, il beneficio fiscale va negato.

  • art. 50-bis, comma 4, d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    Le cessioni di beni in deposito IVA, se operate sulla base di presupposti solo fittizi, possono essere riqualificate come cessioni interne imponibili.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione all'uso delle presunzioni per desumere la consapevolezza o la sospettabilità della frode.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova presuntiva della consapevolezza o della sospettabilità dell'operazione fraudolenta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine alla diligenza del cedente e alla prova della consapevolezza della frode.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata scrutinata la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione/falsa applicazione delle norme tributarie e civilistiche indicate dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato dedotto l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza.

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di sufficienza della motivazione.

  • art. 143, comma 3, CCII

    Richiamato per escludere l'interruzione del giudizio in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

Massime di principio

  • Nelle cessioni all'esportazione o in regime di sospensione d'imposta, il cedente che intenda beneficiare dell'esenzione deve verificare con diligenza la reale sussistenza dei presupposti soggettivi del cessionario, adottando tutte le misure ragionevolmente esigibili da un operatore professionale.
  • Se la dichiarazione d'intento risulta ideologicamente falsa, l'esenzione non spetta quando il cedente, anche sulla base di indizi presuntivi, disponeva di elementi idonei a sospettare l'irregolarità dell'operazione e non ha agito in buona fede.
  • Non è corretto distinguere, ai fini della diligenza richiesta, tra l'ipotesi di acquisto di beni in operazioni soggettivamente inesistenti e quella di emissione di fatture in esenzione per cessioni fittiziamente dirette verso esportatori abituali: in entrambi i casi l'operatore deve evitare la partecipazione, anche inconsapevole, a una frode IVA.
  • Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale di una parte non determina interruzione del processo, che è dominato dall'impulso d'ufficio.
  • La motivazione è apparente solo quando il percorso argomentativo risulti incomprensibile; non è sufficiente che sia poco lineare o non pienamente perspicua, se consente comunque di ricostruire la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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