Cassazione Civile, Ordinanza n. 33495/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di medici, immatricolati alle scuole di specializzazione tra il 1991 e il 2005, aveva citato in giudizio varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per il dedotto tardivo e/o incompleto recepimento delle direttive europee in materia di formazione specialistica medica e per la mancata adeguata remunerazione delle borse di studio. In particolare, sostenevano che l'importo previsto dal d.lgs. n. 257/1991 avrebbe dovuto essere incrementato annualmente secondo l'inflazione e rideterminato ogni tre anni, ma tali meccanismi sarebbero stati illegittimamente bloccati da norme sopravvenute. Chiedevano inoltre la condanna al pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto avrebbero dovuto percepire con gli aggiornamenti economici e con il trattamento più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 368/1999, oltre a rivalutazione e interessi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; l'appello era stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti erano stati condannati ex art. 96, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione articolavano tre motivi: 1) violazione delle norme eurounitarie e interne sul recepimento delle direttive, sostenendo che il d.lgs. n. 368/1999 avesse dato piena attuazione solo più tardi al principio di adeguata remunerazione e che il suo trattamento economico dovesse essere assunto come parametro risarcitorio; 2) violazione delle norme che avrebbero imposto l'indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 3) erronea applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per lite temeraria disposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la giurisprudenza consolidata esclude che la direttiva 93/16/CEE abbia introdotto obblighi nuovi in tema di misura della remunerazione e afferma che l'Italia aveva già adempiuto con il d.lgs. n. 257/1991; il successivo d.lgs. n. 368/1999 rappresenta una scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile come tardivo recepimento. Ha rigettato il secondo motivo perché, secondo un orientamento ormai consolidato e ribadito dalle Sezioni Unite, per i corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 l'importo delle borse di studio non è soggetto né a incremento per il costo della vita né all'adeguamento triennale, per effetto dei ripetuti blocchi normativi; ha escluso anche la necessità di rinvio pregiudiziale, non essendo il diritto eurounitario idoneo a fornire criteri di quantificazione della remunerazione adeguata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. si fonda su un apprezzamento di merito sulla temerarietà della lite, non censurabile in cassazione se motivato. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato; è stata invece respinta anche la richiesta delle amministrazioni di condanna ex art. 96 c.p.c. in cassazione.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
d.rimunerazione annua e meccanismi di incremento e rideterminazione
ha attuato le direttive europee in materia di formazione specialistica medica e ha già assicurato una remunerazione adeguata, ma i meccanismi di aggiornamento sono stati poi bloccati da successive leggi
Direttiva 82/76/CEE
ha introdotto il principio dell'adeguata remunerazione dei medici specializzandi, recepito in Italia dal d.lgs. n. 257/1991
Direttiva 93/16/CEE
è qualificata come testo meramente compilativo e di coordinamento, privo di portata innovativa sulla misura dei compensi
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
hanno introdotto un contratto di formazione specialistica con meccanismo retributivo diverso, ma la loro operatività è stata differita all'anno accademico 2006-2007
art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266
ha reso operativo il nuovo sistema del d.lgs. n. 368/1999 dall'anno accademico 2006-2007
art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e ha escluso per il triennio 1998-2000 l'applicazione degli aggiornamenti dell'art. 6 d.lgs. n. 257/1991
art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289
ha confermato il blocco degli aggiornamenti economici delle borse di studio
art. 7, comma 5, d.l. 30 dicembre 1992, n. 384, conv. in L. 24 dicembre 1992, n. 438
ha contribuito al blocco degli adeguamenti economici delle borse di studio
art. 3, comma 36, L. 24 dicembre 1993, n. 537
ha concorso al congelamento degli aggiornamenti previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 257/1991
art. 1, comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549
ha ribadito il blocco dell'adeguamento delle borse di studio
art. 1, comma 66, L. 23 dicembre 1996, n. 662
ha ulteriormente confermato il congelamento degli importi
art. 22 L. 23 dicembre 1999, n. 488
ha contribuito alla proroga del blocco degli adeguamenti
art. 1, comma 212, L. 23 dicembre 2005, n. 266
ha prorogato il blocco degli aggiornamenti per il triennio 2006-2008
art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14
ha ulteriormente prorogato il blocco degli aggiornamenti fino al 2013
la condanna per responsabilità aggravata e lite temeraria è rimessa a un apprezzamento di merito; se motivata non è censurabile in cassazione per insussistenza dei presupposti
l'appello è stato dichiarato inammissibile con ordinanza
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per contrasto con giurisprudenza consolidata
art. 111, comma 7, Cost.
è richiamato quale base del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ma nei limiti dei vizi propri
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Le direttive europee che impongono una "adeguata remunerazione" ai medici specializzandi non fissano una misura predeterminata del compenso: la determinazione della soglia adeguata spetta allo Stato membro nell'esercizio della propria discrezionalità, entro i limiti della ragionevolezza e della politica di bilancio.
- La direttiva 93/16/CEE non ha portata innovativa sulla misura della remunerazione degli specializzandi, ma costituisce una mera codificazione e armonizzazione delle direttive precedenti; non può quindi essere invocata come fonte di un nuovo obbligo di adeguamento economico retroattivo.
- Il d.lgs. n. 257/1991 ha dato attuazione al principio eurounitario dell'adeguata remunerazione; la successiva disciplina del d.lgs. n. 368/1999, entrata in vigore solo dall'anno accademico 2006-2007, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale e non configura di per sé un tardivo recepimento.
- Per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006, l'importo della borsa di studio non è soggetto né all'indicizzazione annuale né all'adeguamento triennale ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991, in forza di una sequenza continua di norme che hanno bloccato tali meccanismi.
- La questione della lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. attiene a un apprezzamento di merito sul comportamento processuale e, se sorretta da motivazione, non è sindacabile in cassazione con la sola deduzione dell'insussistenza dei presupposti.
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