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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33495/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici, immatricolati alle scuole di specializzazione tra il 1991 e il 2005, aveva citato in giudizio varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per il dedotto tardivo e/o incompleto recepimento delle direttive europee in materia di formazione specialistica medica e per la mancata adeguata remunerazione delle borse di studio. In particolare, sostenevano che l'importo previsto dal d.lgs. n. 257/1991 avrebbe dovuto essere incrementato annualmente secondo l'inflazione e rideterminato ogni tre anni, ma tali meccanismi sarebbero stati illegittimamente bloccati da norme sopravvenute. Chiedevano inoltre la condanna al pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto avrebbero dovuto percepire con gli aggiornamenti economici e con il trattamento più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 368/1999, oltre a rivalutazione e interessi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; l'appello era stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti erano stati condannati ex art. 96, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione articolavano tre motivi: 1) violazione delle norme eurounitarie e interne sul recepimento delle direttive, sostenendo che il d.lgs. n. 368/1999 avesse dato piena attuazione solo più tardi al principio di adeguata remunerazione e che il suo trattamento economico dovesse essere assunto come parametro risarcitorio; 2) violazione delle norme che avrebbero imposto l'indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 3) erronea applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per lite temeraria disposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la giurisprudenza consolidata esclude che la direttiva 93/16/CEE abbia introdotto obblighi nuovi in tema di misura della remunerazione e afferma che l'Italia aveva già adempiuto con il d.lgs. n. 257/1991; il successivo d.lgs. n. 368/1999 rappresenta una scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile come tardivo recepimento. Ha rigettato il secondo motivo perché, secondo un orientamento ormai consolidato e ribadito dalle Sezioni Unite, per i corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 l'importo delle borse di studio non è soggetto né a incremento per il costo della vita né all'adeguamento triennale, per effetto dei ripetuti blocchi normativi; ha escluso anche la necessità di rinvio pregiudiziale, non essendo il diritto eurounitario idoneo a fornire criteri di quantificazione della remunerazione adeguata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. si fonda su un apprezzamento di merito sulla temerarietà della lite, non censurabile in cassazione se motivato. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato; è stata invece respinta anche la richiesta delle amministrazioni di condanna ex art. 96 c.p.c. in cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le direttive europee che impongono una "adeguata remunerazione" ai medici specializzandi non fissano una misura predeterminata del compenso: la determinazione della soglia adeguata spetta allo Stato membro nell'esercizio della propria discrezionalità, entro i limiti della ragionevolezza e della politica di bilancio.
  • La direttiva 93/16/CEE non ha portata innovativa sulla misura della remunerazione degli specializzandi, ma costituisce una mera codificazione e armonizzazione delle direttive precedenti; non può quindi essere invocata come fonte di un nuovo obbligo di adeguamento economico retroattivo.
  • Il d.lgs. n. 257/1991 ha dato attuazione al principio eurounitario dell'adeguata remunerazione; la successiva disciplina del d.lgs. n. 368/1999, entrata in vigore solo dall'anno accademico 2006-2007, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale e non configura di per sé un tardivo recepimento.
  • Per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006, l'importo della borsa di studio non è soggetto né all'indicizzazione annuale né all'adeguamento triennale ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991, in forza di una sequenza continua di norme che hanno bloccato tali meccanismi.
  • La questione della lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. attiene a un apprezzamento di merito sul comportamento processuale e, se sorretta da motivazione, non è sindacabile in cassazione con la sola deduzione dell'insussistenza dei presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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