Cassazione Civile, Ordinanza n. 36581/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l'anno d'imposta 2003, relativa a Irpeg asseritamente omesso, recupero di un credito d'imposta per incremento occupazionale, sanzioni e interessi per omesso versamento Iva. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Agenzia delle entrate ha ottenuto riforma della decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, sostenendo che l'Ufficio avesse introdotto questioni nuove e che la CTR avesse errato nel ritenere notificata la comunicazione preventiva di irregolarità, oltre ad avere ritenuto legittime anche le sanzioni Iva nonostante l'Ufficio avesse riconosciuto la non debenza delle stesse per adesione alla definizione dei ritardati versamenti; 2) omessa pronuncia su un punto decisivo, cioè la non debenza della sanzione Iva; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e sulla liquidazione automatizzata, lamentando che la cartella fosse priva di motivazione e che la pretesa fosse stata illustrata solo in appello, nonché la mancata previa comunicazione di irregolarità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR si era comunque pronunciata sul merito del gravame dell'Ufficio, con implicito rigetto dell'eccezione di novità; ha inoltre considerato non censurabile in cassazione l'accertamento di fatto circa l'avvenuta comunicazione preventiva e inammissibile, per difetto di specificità, la doglianza fondata sull'art. 115 c.p.c. Quanto alla sanzione Iva, la Corte ha rilevato che l'Agenzia aveva espressamente riconosciuto la non debenza della sanzione e che la CTR ne aveva preso atto, sicché mancava interesse alla censura. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per mancata riproduzione del contenuto della cartella, e in parte assorbito sul tema della comunicazione preventiva. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge a fondamento del terzo motivo di ricorso.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare omessa pronuncia e violazioni processuali nel primo motivo.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
richiamato per il secondo motivo, poi assorbito.
invocato per sostenere l'inammissibilità di nuove eccezioni in appello nel processo tributario.
richiamato in relazione all'omessa pronuncia e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. a sostegno delle doglianze processuali.
la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o al di fuori dei limiti legali; non basta contestare l'apprezzamento del merito.
richiamato per censurare la motivazione della cartella di pagamento.
richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 1, comma 412, L. n. 311/2004
richiamato nel motivo sulla motivazione e sulla formazione della pretesa tributaria.
richiamato in relazione agli obblighi informativi dell'amministrazione finanziaria.
art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base del controllo automatizzato e della conseguente iscrizione a ruolo.
art. 9-bis, comma 1, L. n. 289/2002
richiamato come base della definizione dei ritardati versamenti, che escludeva la debenza della sanzione Iva.
art. 2, comma 45, L. n. 350/2003
richiamato insieme alla disciplina della definizione dei ritardati versamenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette del tutto di prendere in considerazione la domanda o l'eccezione; se la questione è esaminata nel merito, anche implicitamente, non vi è nullità per omessa pronuncia.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere prospettata per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio o l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; è deducibile solo se la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali.
- In sede di legittimità, le censure che contestano l'accertamento di fatto sulla notificazione o sulla contestazione di un documento sono inammissibili se non si confrontano specificamente con gli atti e con il contenuto della decisione impugnata.
- Quando l'Amministrazione riconosce espressamente la non debenza di una specifica voce della pretesa e il giudice ne prende atto, la parte che insiste sul punto può difettare di interesse a censurare quella statuizione.
- Le censure di difetto di motivazione di un atto tributario devono essere sorrette dalla riproduzione del contenuto dell'atto stesso, perché altrimenti il giudice di legittimità non può verificare la rilevanza della doglianza.
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