Cassazione Civile, Ordinanza n. 36553/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale e del pagamento integrale del dovuto, dichiarando la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del processo. Ha inoltre compensato le spese di lite, richiamando la previsione dell'art. 6, comma 13, ultimo periodo, del D.L. n. 119/2018 secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da avvisi di accertamento IVA, IRAP e IRES relativi all'anno d'imposta 2005, emessi per maggiori imposte in relazione a operazioni di fatturazione attiva e passiva ritenute riferite a una società inesistente. La società contribuente aveva impugnato gli avvisi, ma sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale avevano respinto il ricorso. In Cassazione la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo inammissibilità e infondatezza. Nel corso del giudizio è però emerso che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 119/2018, con integrale versamento di quanto dovuto; la ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018
definizione agevolata del giudizio
L'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata e l'integrale pagamento del dovuto consentono di ritenere definita la lite e di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, ultimo periodo, D.L. n. 119/2018
le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate
Nel caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese non vengono poste a carico della controparte ma restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dalla legge speciale, unitamente all'integrale versamento di quanto dovuto, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario pendente.
- Quando la lite è effettivamente definita per adesione alla procedura agevolata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma istitutiva e restano a carico della parte che le ha anticipate.
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