Cassazione Civile, Ordinanza n. 36555/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2007 emessi nei confronti di una società e dei soci, con cui l'Ufficio ha contestato: da un lato, l'applicazione dell'IVA agevolata al 4% a talune cessioni di beni senza i presupposti soggettivi e oggettivi; dall'altro, l'omessa contabilizzazione di ricavi. I contribuenti avevano sostenuto che alcune cessioni fossero state successivamente "stornate" per contestazione e restituzione della merce da parte dei clienti, mediante note di credito, e che l'importo fosse stato poi dichiarato come sopravvenienza attiva in una successiva dichiarazione. La CTR, però, aveva ritenuto non provata l'effettività di tali operazioni di storno, qualificandole come operazioni inesistenti e negando quindi la rilevanza della diminuzione dei ricavi. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e ultrapetizione, per aver il giudice d'appello affrontato la fittizietà degli storni e per aver male inteso la natura delle fatture; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo all'ammissibilità della contestazione dell'Ufficio sulla fittizietà degli storni; 3) omesso esame dell'emissione delle note di credito a storno delle fatture; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme IVA, per avere posto a loro carico la prova dell'effettività delle operazioni; 5) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e sul processo tributario, per avere la CTR deciso su una contestazione che sarebbe stata introdotta solo in sede giudiziale e non nell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali, chiarendo che la decisione di merito conteneva implicitamente il rigetto dell'eccezione sulla pretesa non ammissibilità della contestazione dell'Ufficio, e che non vi era ultrapetizione perché la CTR aveva semplicemente escluso la giustificazione dello storno di fatture emesse. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo formulato ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella parte in cui censurava una questione difensiva e non un fatto storico. Nel merito, ha confermato che, una volta che l'Amministrazione fornisca elementi anche indiziari sulla fittizietà delle operazioni, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle stesse grava sul contribuente; la mera esibizione della fattura, la regolarità contabile o i mezzi di pagamento non sono di per sé sufficienti. Infine, ha escluso che l'Ufficio avesse integrato o modificato illegittimamente la motivazione dell'avviso, trattandosi soltanto della legittima esplicitazione in giudizio delle ragioni a sostegno del recupero a tassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per censurare nullità della sentenza per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte esclude la fondatezza delle censure processuali sollevate.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, non di questioni o deduzioni difensive; perciò alcune doglianze sono dichiarate inammissibili.
in materia di IVA, quando l'Ufficio dimostri anche indiziariamente l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provarne l'effettiva esistenza.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme alle altre norme IVA per affermare che la detrazione/deduzione presuppone operazioni effettive.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel novero delle disposizioni IVA applicate alla controversia su fatturazione e operazioni contestate.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel novero delle disposizioni IVA applicate alla rettifica degli imponibili e al recupero a tassazione.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dai ricorrenti sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte esclude che vi sia stata integrazione inammissibile della motivazione.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per contestare l'introduzione in giudizio di un fatto costitutivo nuovo; la Corte ritiene invece legittima l'esplicitazione difensiva dell'Ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Amministrazione dimostri anche in via indiziaria l'oggettiva inesistenza delle operazioni, l'onere di provare l'effettività delle operazioni grava sul contribuente che intenda avvalersi della detrazione o della deduzione dei relativi costi.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l'utilizzo di mezzi di pagamento non sono elementi sufficienti, da soli, a dimostrare la reale esistenza di operazioni ritenute fittizie.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico, preciso e decisivo, e non è configurabile per questioni giuridiche o deduzioni difensive.
- La censura di ultrapetizione non sussiste se il giudice di merito si limita a escludere la giustificazione addotta dalla parte per operazioni già contestate nell'avviso, senza introdurre un nuovo thema decidendum.
- L'esplicitazione in giudizio delle ragioni poste a sostegno di un recupero a tassazione non integra, di per sé, una modifica inammissibile della motivazione dell'atto impositivo, quando l'atto contenga già gli elementi essenziali del rilievo fiscale.
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