Cassazione Civile, Ordinanza n. 36552/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione della dichiarazione IVA 2008, nella quale risultava un debito d'imposta relativo al primo trimestre non versato. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo tardiva l'impugnazione, sulla base della ritualità della notifica effettuata presso la sede sociale con deposito per irreperibilità. In cassazione la ricorrente deduceva, con i primi due motivi, omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che la cartella fosse stata notificata senza raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. e in luogo non corretto, cioè presso la sede legale e non presso la sede della liquidazione o la residenza del liquidatore. Con il terzo motivo contestava anche il presupposto impositivo, ma tale censura è stata assorbita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Piemonte in diversa composizione. Ha affermato che, nella notifica diretta della cartella a una persona giuridica, non era corretta l'applicazione della disciplina del deposito per irreperibilità secondo uno schema riferibile all'art. 140 c.p.c. e comunque la CTR non aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di notificazione alle società. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
non può essere automaticamente applicato alla notificazione diretta della cartella a persona giuridica secondo le forme della notifica postale se non nei casi e nei limiti previsti dalla disciplina speciale
la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella sede, con consegna al rappresentante o ad altra persona incaricata; in alternativa, se indicati gli elementi della persona fisica rappresentante, può avvenire direttamente a quest'ultima secondo le forme ammesse
regola la notificazione degli atti tributari con rinvio alle norme del codice di procedura civile e non altera la disciplina dell'art. 145 c.p.c., che va applicata secondo i suoi limiti
consente la notificazione diretta della cartella a mezzo posta, ma la modalità va eseguita con rigoroso rispetto della disciplina applicabile e non legittima forme non previste per le persone giuridiche
richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio di notifica, nel contesto della tutela del contribuente
richiamato dalla ricorrente per contestare il luogo in cui è stata eseguita la notifica della cartella a una società in liquidazione
è richiamato nel riferimento alla possibile rimessione in termini quando la mancata conoscenza dell'atto non sia imputabile al destinatario
Massime di principio
- Nella notificazione diretta della cartella di pagamento a una persona giuridica, la disciplina speciale deve essere applicata con rigore e non possono essere introdotte semplificazioni non previste dalla legge.
- La notifica alle società va eseguita nella sede sociale secondo le regole dell'art. 145 c.p.c.; solo in presenza dei presupposti normativi è consentito il ricorso a modalità alternative riferibili alla persona fisica che rappresenta l'ente.
- Il deposito dell'atto e gli avvisi equivalenti alla notifica ex art. 140 c.p.c. non sono liberamente utilizzabili per la notifica alla persona giuridica con servizio postale, se la disciplina applicabile non li prevede espressamente.
- Quando la notifica dell'atto tributario è eseguita in modo non conforme alla disciplina speciale, il giudice di merito deve verificare correttamente la ritualità della notificazione, poiché da essa dipende anche la tempestività dell'impugnazione.
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