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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36556/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento emesso per IRPEF, IVA, IRAP, addizionali, interessi e sanzioni relativi all'anno d'imposta 2003, emesso a seguito di processi verbali di constatazione che contestavano acquisti di materiale informatico da società e ditte ritenute cartiere, inserite in una frode carosello con operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La CTR aveva rigettato l'appello, confermando le riprese fiscali. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione degli artt. 19, 21 e 60-bis del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR aderito alla tesi della partecipazione alla frode senza adeguato supporto probatorio; violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata considerazione dell'eccezione sull'inversione dell'onere della prova; omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per la motivazione sulla consapevole partecipazione alla frode; nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria o apodittica; violazione dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, come modificato, per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, sostenendo che la CTR aveva deciso in modo sostanzialmente automatico anche su questo profilo dopo essersi soffermata sull'IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi. Ha escluso la nullità della motivazione, ritenendo la sentenza di merito sufficientemente chiara e completa; ha negato l'omesso esame del fatto decisivo sulla consapevole partecipazione alla frode, rilevando anche che tale profilo è rilevante solo per le operazioni soggettivamente inesistenti e che, nel caso concreto, la CTR aveva espresso un accertamento in fatto sfavorevole al contribuente. Ha invece accolto il quinto motivo limitatamente al trattamento delle operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette: ha affermato che, dopo la modifica normativa, non basta il mero coinvolgimento consapevole dell'acquirente in fatture emesse da soggetto diverso dall'effettivo cedente per escludere la deducibilità dei costi, dovendo comunque verificarsi i requisiti ordinari di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma utilizzata per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla detrazione IVA e alla deduzione dei costi incombe sul contribuente; non spetta al giudice supplire alla carenza probatoria della parte.

  • artt. 19, 21 e 60-bis d.P.R. 633/1972

    richiamati dal ricorrente per contestare la legittimità delle riprese IVA; la Corte ha ritenuto incongruente il richiamo all'art. 60-bis nel caso concreto.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    dedotto come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso che la sentenza fosse motivata in modo apparente o apodittico.

  • art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993

    per le operazioni soggettivamente inesistenti non è sufficiente, ai fini delle imposte dirette, il mero coinvolgimento consapevole dell'acquirente; occorre verificare anche i requisiti ordinari di deducibilità dei costi.

  • art. 109 TUIR

    richiamato come parametro per la verifica della deducibilità dei componenti negativi, che devono rispettare effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato nel contesto dell'accertamento IVA per operazioni inesistenti e frodi carosello.

  • art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 600/1973

    richiamato nel contesto dell'accertamento reddituale fondato su elementi presuntivi.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta che la parte soccombente ritenga la motivazione sintetica o non condivisibile, occorrendo una reale incomprensibilità del percorso argomentativo.
  • Nelle controversie su operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, il contribuente che chiede la detrazione IVA o la deduzione dei costi deve allegare e provare i fatti costitutivi del proprio diritto; il giudice non può sostituirsi alla parte nella produzione documentale.
  • La consapevole partecipazione dell'acquirente a una frode carosello è rilevante per le operazioni soggettivamente inesistenti, mentre non costituisce il punto decisivo per le operazioni oggettivamente inesistenti.
  • Dopo la modifica dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, nelle operazioni soggettivamente inesistenti non è automaticamente preclusa la deducibilità dei costi per il solo fatto del coinvolgimento consapevole nella frode: va comunque verificata la sussistenza dei requisiti ordinari di deducibilità previsti dalla disciplina delle imposte sui redditi.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio; le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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