Cassazione Civile, Ordinanza n. 36554/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI per più annualità, emessi da un Comune in relazione a terreni qualificati come edificabili. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale aveva sostanzialmente confermato la pretesa impositiva, escludendo però le sanzioni. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione del contraddittorio e delle norme processuali tributarie, sostenendo che la CTR aveva disapplicato le sanzioni valorizzando d'ufficio una circostanza di fatto senza previa discussione tra le parti; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina sulla non irrogazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato tale causa di esenzione, confondendo l'incertezza oggettiva della norma con l'incertezza soggettiva o con la contestazione sul valore di mercato dei terreni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbito il primo. Ha affermato che la non irrogazione o disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettive condizioni di incertezza presuppone una reale e oggettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria, da accertarsi dal giudice sulla base di elementi obiettivi; nel caso concreto, la CTR aveva invece fatto riferimento a una situazione di incertezza soggettiva del contribuente, legata alla determinazione del valore dei terreni e alla contestazione giudiziale di un provvedimento di stima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., è stato rigettato l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per censurare la decisione resa su una circostanza rilevata d'ufficio senza contraddittorio.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente quale norma processuale tributaria invocata per la dedotta violazione del contraddittorio.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del giusto processo e del contraddittorio.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992
Richiamato per la disciplina dell'ICI e dei presupposti impositivi relativi alle aree edificabili.
"La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce"
La non applicabilità delle sanzioni è ammessa solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, da accertare in modo oggettivo dal giudice tributario.
art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
Richiamato come norma che distingue l'errore/ignoranza incolpevole dall'incertezza normativa oggettiva, pur ricollegandovi effetti analoghi.
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
"Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto"
La causa di esclusione delle sanzioni opera solo se la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza normativa, non in caso di mera incertezza soggettiva del contribuente.
Usato per decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettive condizioni di incertezza presuppone un'incertezza normativa oggettiva, cioè l'impossibilità, per il giudice, di individuare con sufficiente sicurezza la norma applicabile al caso concreto.
- L'incertezza soggettiva del contribuente, derivante da ignoranza incolpevole, da errata interpretazione della norma o da contestazioni sui fatti di causa, non basta a escludere le sanzioni.
- L'accertamento dell'incertezza normativa oggettiva spetta al giudice e deve fondarsi su elementi obiettivi sintomatici, quali lacune normative, contrasti giurisprudenziali, prassi amministrative contrastanti o difficoltà ermeneutiche della disciplina.
- Quando la decisione impugnata esclude le sanzioni senza indicare reali elementi di obiettiva incertezza normativa, la statuizione è censurabile per violazione della disciplina che regola l'esimente sanzionatoria tributaria.
- Se il giudice di legittimità accoglie il ricorso e non occorrono ulteriori accertamenti di merito, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo.
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