Cassazione Civile, Ordinanza n. 36551/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2005, con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione della società e recuperato maggiore IVA detratta. L'accertamento contestava, da un lato, la detrazione dell'IVA assolta su un acconto versato in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, nel contesto di una condizione sospensiva relativa alla garanzia di un rendimento minimo locativo poi non avveratasi; dall'altro, la detrazione dell'IVA assolta su un corrispettivo previsto da una clausola inserita in un atto di cessione immobiliare, ritenendo inesistenti le operazioni sottostanti. In primo e in secondo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ritenendosi legittime e usuali le operazioni, non antieconomiche, e comunque gravanti sull'Ufficio gli oneri probatori. L'Agenzia ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: il primo e il secondo per nullità della sentenza per carenza di motivazione, rispettivamente sui due capi relativi alle indebite detrazioni IVA; il terzo per violazione degli artt. 19, 21, 26 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che, a fronte di una contestazione specifica di inesistenza oggettiva delle operazioni, la Corte regionale avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova dell'effettività delle stesse e avesse riconosciuto la detrazione senza verificare la reale esistenza delle operazioni fatturate.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha rigettato il primo e il secondo motivo, reputando sufficiente la motivazione della sentenza di appello, ma ha accolto il terzo motivo. Ha affermato che, quando l'Amministrazione contesti l'inesistenza oggettiva delle operazioni e offra elementi indiziari, come l'antieconomicità dell'operazione, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni stesse; la sola fattura o la regolarità formale della contabilità non bastano. Poiché la Commissione regionale non aveva compiuto i necessari accertamenti sull'effettività delle operazioni, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata richiamata come norma processuale a fondamento della censura di nullità per carenza di motivazione, poi respinta perché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta intelligibile.
artt. 19, 21, 26 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Sono stati invocati per contestare il riconoscimento della detrazione IVA in assenza di operazioni effettive; la Corte li ha letti alla luce del principio secondo cui la detrazione presuppone l'effettiva realizzazione dell'operazione imponibile.
Richiamati in tema di riparto dell'onere della prova e prova per presunzioni: l'Ufficio può dimostrare l'inesistenza dell'operazione anche mediante indizi, e poi incombe sul contribuente la prova contraria.
art. 10, par. 2, direttiva 77/388/CEE
È stata richiamata per affermare che il diritto alla detrazione nasce quando l'imposta diventa esigibile, cioè all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi.
art. 17, paragrafo 1, direttiva 77/388/CEE
È stata richiamata per ribadire che il diritto alla detrazione è subordinato alla realizzazione effettiva dell'operazione imponibile.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA sorge solo se l'operazione imponibile è stata effettivamente realizzata; la mera emissione della fattura non è sufficiente a fondarlo.
- Quando l'Amministrazione contesti l'inesistenza oggettiva dell'operazione e alleghi elementi indiziari, anche l'antieconomicità dell'operazione, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza dell'operazione stessa.
- La regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non basta, da sola, a dimostrare l'effettività di operazioni fiscali contestate come inesistenti.
- Il principio di neutralità dell'IVA non impedisce il diniego della detrazione a monte quando manchi un'operazione imponibile effettiva.
- In sede di legittimità, la censura di carenza di motivazione è infondata se dalla sentenza impugnata è comunque ricostruibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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