Cassazione Civile, Ordinanza n. 17855/2025 del 02/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un imprenditore individuale operante nel trasporto merci su strada per l'anno d'imposta 2011. L'Ufficio, sulla base delle comunicazioni telematiche acquisite ex art. 21 del d.l. n. 78/2010, rilevava ricavi/operazioni imponibili non coerenti con quanto dichiarato: risultavano ricavi complessivi per euro 26.228,00, mentre la dichiarazione IVA riportava un volume d'affari pari a zero e per le imposte dirette erano stati annotati componenti positivi per euro 50.000,00. Dopo un invito a produrre documentazione rimasto senza riscontro, veniva emesso accertamento con determinazione di un reddito d'impresa pari a euro 68.959,00 oltre imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente impugnava l'atto e otteneva l'annullamento in primo grado; la CTR respingeva l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva tre censure: 1) violazione dell'art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto utilizzabili documenti prodotti solo in giudizio e non prima, nonostante la richiesta istruttoria; 2) violazione degli artt. 109 TUIR e 21 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto che le fatture relative al trasporto merci potessero essere annotate nel trimestre successivo e quindi che i relativi ricavi fossero di competenza del 2011; 3) violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR applicato il principio secondo cui, nella ricostruzione induttiva del reddito, spettava al contribuente provare la deducibilità dei costi contestati. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il contribuente ha comunicato di avere definito la lite mediante la procedura agevolata prevista dall'art. 5 della l. n. 130/2022, con pagamento integrale e conferma dell'Agenzia dell'esito regolare della domanda; l'Ufficio ha poi depositato conforme riscontro.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso, perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130/2022, con conseguente cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento e disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, l. n. 197/2022. Ha inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
comma 4 e 5 richiamati nel contesto dell'accertamento
richiamato quale base delle comunicazioni telematiche utilizzate dall'Ufficio per ricostruire la posizione fiscale del contribuente
art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
invocato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente dal contribuente a fronte dell'invito istruttorio
invocato per contestare la qualificazione temporale dei ricavi ai fini delle imposte dirette
invocato per la disciplina di fatturazione/annotazione delle operazioni ai fini IVA
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alla ricostruzione induttiva del reddito d'impresa
richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di deducibilità dei costi
indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso
base normativa della definizione agevolata della controversia che ha determinato la cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
richiamato per regolare la disciplina delle spese in caso di estinzione per definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere l'obbligo del c.d. doppio contributo unificato in caso di estinzione per definizione agevolata
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, la controversia tributaria viene definita con procedura agevolata validamente perfezionata, la Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- La definizione agevolata della lite, se confermata dall'amministrazione finanziaria come regolarmente perfezionata, rende superfluo ogni scrutinio sulle censure sostanziali o processuali dedotte in cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione a definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale richiamata dalla Corte e non opera il raddoppio del contributo unificato.
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