Cassazione Civile, Ordinanza n. 17848/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini finanziarie, in relazione all'omessa presentazione del modello Unico per l'anno d'imposta 2005. L'Ufficio recuperava a tassazione reddito di lavoro autonomo e operazioni imponibili IVA. In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto solo parzialmente. In appello, dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973, l'Agenzia riesaminava la pretesa in autotutela e chiedeva la cessazione parziale della materia del contendere, ma la Commissione regionale dichiarava la cessazione della materia del contendere in modo non limitato. L'Ufficio proponeva quindi un primo ricorso per cassazione contro tale sentenza, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione delle norme sulla cessazione della materia del contendere e omessa pronuncia sulle sanzioni. Parallelamente proponeva ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. avverso la stessa decisione, sostenendo che la CTR avesse commesso un errore di fatto nel ritenere che lo sgravio fosse totale, mentre era parziale e limitato alla ripresa dei prelevamenti; avverso il rigetto della revocazione veniva poi proposto un secondo ricorso per cassazione, affidato a due motivi, tra cui la violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'erronea lettura del verbale d'udienza come prova della natura totale dello sgravio.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, ha esaminato prioritariamente quello proposto contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione e ha accolto il secondo motivo di quel ricorso, ritenendo fondato il rilievo di errore percettivo della CTR. Ha quindi cassato la sentenza n. 404/2022 e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese. L'accoglimento del secondo motivo ha determinato l'assorbimento del primo motivo del ricorso contro la sentenza sulla revocazione e, per conseguenza, l'assorbimento di tutti i motivi del primo ricorso principale. La Corte ha ritenuto che il provvedimento di autotutela fosse di sgravio parziale e non totale, sicché non poteva essere dichiarata la cessazione integrale della materia del contendere.
Norme richiamate
norma richiamata per l'attivazione delle indagini finanziarie in presenza di omessa dichiarazione; nel caso la sua applicazione era stata incisa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione richiamata
norma richiamata quale base per le indagini finanziarie ai fini IVA
norma richiamata quale fondamento dell'accertamento del reddito di lavoro autonomo
norma richiamata quale fondamento dell'accertamento delle operazioni imponibili IVA
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
la revocazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva decisiva, immediatamente rilevabile
nel processo tributario richiama la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
la Corte censura l'erronea utilizzazione del verbale d'udienza come prova di una dichiarazione non risultante in modo univoco dagli atti
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
motivo di ricorso relativo alla motivazione apparente, assorbito dall'accoglimento del motivo sulla revocazione
norma evocata per contestare la pronuncia oltre o diversamente rispetto alla domanda di cessazione parziale della materia del contendere
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
norme sul sindacato di legittimità richiamate nei motivi di ricorso
base della riunione dei procedimenti connessi anche in cassazione
norma richiamata per la trattazione camerale dei ricorsi
norma richiamata per la difesa personale del contribuente
sentenza Corte costituzionale n. 228 del 2014
richiamata come causa del riesame in autotutela della pretesa fiscale
Massime di principio
- In tema di revocazione per errore di fatto, la decisione è censurabile quando si fondi su una svista percettiva decisiva, immediatamente rilevabile dagli atti, che abbia portato a ritenere esistente un fatto invece inesistente o viceversa.
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere va dichiarata solo nei limiti effettivi della sopravvenuta definizione dell'atto impositivo; se l'autotutela o lo sgravio sono soltanto parziali, la cessazione può riguardare solo la parte eliminata e non l'intera controversia.
- Il verbale d'udienza non può essere letto in modo avulso dal contenuto complessivo degli atti processuali quando occorre stabilire se il provvedimento dell'Amministrazione abbia natura totale o parziale.
- L'accoglimento del motivo che investe la revocazione travolge le questioni dipendenti del ricorso ordinario avverso la stessa vicenda processuale, che restano assorbite.
- La riunione dei giudizi connessi è applicabile anche in cassazione quando consente economia processuale e coerenza della decisione.
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