Cassazione Civile, Ordinanza n. 17846/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente che non aveva presentato il Modello Unico per l'anno d'imposta 2000. A seguito di indagini finanziarie, l'Ufficio aveva contestato maggiori redditi di lavoro autonomo e operazioni imponibili IVA sulla base dei movimenti bancari rilevati. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio limitandosi, secondo la ricorrente, a un sostanziale richiamo della decisione di primo grado. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione delle norme sulla motivazione della sentenza (artt. 132, comma 2, n. 4, 118 disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992, 111, comma 6, Cost.) e lamentando che la sentenza regionale fosse affetta da motivazione meramente apparente, perché non esplicitava la ratio decidendi, non affrontava i motivi di gravame e non si confrontava con la documentazione e le deduzioni dell'Ufficio. Il contribuente ha resistito con controricorso ed è stata anche sollevata, ma respinta, un'eccezione di improcedibilità e una di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità del ricorso. Ha poi accolto il motivo dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che la sentenza della CTR fosse priva di motivazione effettiva e ridotta a un'adesione acritica alla decisione di primo grado, senza spiegare le ragioni del rigetto dell'appello e senza confrontarsi con le specifiche censure dell'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base per l'attivazione delle indagini finanziarie
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base per l'attivazione delle indagini finanziarie in materia IVA
artt. 41 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati come norme poste a fondamento dell'accertamento del reddito
artt. 54, comma 5, e 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati come norme poste a fondamento dell'accertamento IVA
art. 3-bis l. n. 53/1994
la Corte esclude la improcedibilità perché la relata e le ricevute di notificazione erano comunque allegate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
norma indicata come violata per mancanza di motivazione della sentenza impugnata
art. 118 disp. att. c.p.c.
norma indicata come violata in relazione al dovere di motivazione
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
norma indicata come violata per difetto di motivazione della decisione tributaria
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il principio del minimo costituzionale della motivazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale
art. 366, commi relativi ai requisiti di contenuto-forma del ricorso
richiamato per escludere che il ricorso fosse oscuro o lacunoso al punto da essere inammissibile
art. 86 c.p.c.
richiamato per la difesa personale del contribuente
Massime di principio
- In cassazione, la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, si presenti perplessa o incomprensibile, o contenga contrasti irriducibili; non è più deducibile, di regola, la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La motivazione "per relationem" è valida solo se il giudice di appello mostra di aver esaminato i motivi di gravame e spiega, sia pure sinteticamente, perché li ritiene infondati; non è sufficiente un richiamo acritico alla sentenza di primo grado.
- Una decisione tributaria che si limiti ad aderire alla pronuncia di primo grado senza confrontarsi con le specifiche deduzioni dell'appellante e con la documentazione prodotta è affetta da motivazione apparente e va cassata.
- L'inammissibilità per difetto di specificità e chiarezza del ricorso per cassazione richiede una compromissione effettiva dell'intelligibilità delle censure; se dal ricorso sono individuabili questioni, norme violate e punti della motivazione contestati, l'impugnazione è ammissibile.
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