Cassazione Civile, Ordinanza n. 17847/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA per gli anni 2010 e 2011, emessi nei confronti di una società che aveva acquistato legname da un fornitore poi qualificato come "cartiera". L'Ufficio, sulla base di verifiche della Guardia di finanza, contestava che le fatture ricevute documentassero operazioni soggettivamente inesistenti e negava la detrazione dell'IVA. La CTR aveva invece accolto l'appello della società, ritenendo non provata dall'Agenzia la partecipazione o la conoscenza della frode da parte della contribuente e valorizzando, tra l'altro, l'assenza di prova di retrocessioni di IVA e gli acquisti da altri fornitori esteri. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 17, 19 e 21 del DPR 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta provata l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la natura fittizia del fornitore, non spettasse all'Ufficio dimostrare anche il vantaggio economico/fiscale o la partecipazione effettiva della contribuente alla frode, essendo invece onere del cessionario provare la propria buona fede e l'uso della massima diligenza esigibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e, anche per presunzioni, la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nell'evasione. La CTR, invece, ha errato addossando all'Ufficio la prova del vantaggio economico-fiscale e valorizzando elementi non decisivi ai fini della buona fede. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 17 DPR 633/1972
Richiamato per il regime IVA e per il principio secondo cui il diritto alla detrazione non spetta quando l'operazione si inserisca in una frode fiscale conosciuta o conoscibile dal cessionario.
art. 19 DPR 633/1972
È la norma posta a base del diniego della detrazione IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e della frode conosciuta o conoscibile dal contribuente.
art. 21 DPR 633/1972
Richiamato nel motivo dell'Agenzia come disposizione violata in relazione alla fatturazione delle operazioni inesistenti.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione prova la fittizietà del fornitore e gli indizi di conoscenza della frode; il contribuente prova la propria buona fede e la diligenza adottata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata qualificata come violazione di legge e non come richiesta di rivalutazione del merito.
art. 54, comma 2, DPR 633/1972
Richiamato per ammettere che la prova della frode possa essere fornita anche mediante indizi attendibili e presunzioni semplici.
art. 2729 c.c.
Usato come parametro per la prova per presunzioni: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, valutati prima singolarmente e poi complessivamente.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, anche mediante presunzioni basate su elementi oggettivi e specifici.
- Non è necessario che l'Ufficio dimostri anche la partecipazione del cessionario all'evasione o l'effettivo vantaggio economico-fiscale da lui conseguito: ciò che rileva è la sua consapevolezza, o la sua possibilità di consapevolezza usando l'ordinaria diligenza professionale.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode.
- La prova per presunzioni va valutata in due fasi: prima l'esame analitico dei singoli indizi, poi la valutazione complessiva della loro concordanza; è censurabile la decisione che si limiti a isolare o svalutare singoli elementi senza considerarne la convergenza.
- La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile quando il giudice fondi il ragionamento presuntivo su indizi non gravi, precisi e concordanti, o ometta di applicare correttamente il metodo di valutazione presuntiva, non quando si controverta soltanto sulla diversa ricostruzione dei fatti.
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