Cassazione Civile, Ordinanza n. 17849/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il 2011 con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa dichiarato da una società di persone operante nella ristorazione, applicando induttivamente percentuali di ricarico distinte sui diversi settori di attività e imputando poi il maggior reddito per trasparenza ai soci. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi; in primo grado la pretesa era stata solo parzialmente rideterminata, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli dei contribuenti. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione agli artt. 360, commi 1, nn. 3 e 4, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto gravante sull'Amministrazione un onere probatorio rafforzato per il solo fatto che il contribuente si era adeguato in precedenza agli studi di settore. Secondo il ricorrente, la CTR aveva inoltre trascurato che l'accertamento era stato condotto utilizzando dati della contabilità del contribuente e le sue stesse osservazioni, e aveva illegittimamente escluso in astratto la ricostruzione induttiva della percentuale di ricarico pur in presenza di incongruenze e di antieconomicità della gestione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché il giudice di appello non si è confrontato con il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di contabilità complessivamente inattendibile e di incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dalle condizioni di esercizio, è legittimo l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973, con onere del contribuente di fornire prova contraria. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, l'Ufficio aveva utilizzato dati emergenti dalla contabilità e dalle deduzioni difensive, mentre la CTR aveva ritenuto la ricostruzione della percentuale di ricarico illegittima a priori senza verificare i dati fattuali posti a base dell'accertamento.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo anche in presenza di scritture formalmente corrette quando la contabilità sia complessivamente inattendibile; il contribuente può vincere la presunzione con prova contraria.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale.
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, la presenza di scritture contabili formalmente regolari non impedisce l'accertamento se la contabilità risulta complessivamente inattendibile per incongruenze oggettive e antieconomicità della gestione.
- Quando l'Amministrazione fonda la rettifica su una percentuale di ricarico ricostruita sulla base di dati fattuali e contabili del contribuente, il giudice di merito deve verificare concretamente la metodica seguita e non può dichiararne l'illegittimità in astratto.
- L'onere della prova contraria grava sul contribuente una volta che l'Ufficio abbia indicato elementi specifici idonei a sorreggere la presunzione di maggior reddito; l'adeguamento precedente agli studi di settore non comporta, di per sé, un diverso e più gravoso standard probatorio per l'Amministrazione.
- Negli accertamenti fondati su studi di settore o su parametri presuntivi, il giudice deve valutare le censure delle parti tenendo conto della maggiore affidabilità degli studi di settore rispetto ai parametri, senza però trasformare tale circostanza in un automatismo probatorio a carico dell'Ufficio.
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