Cassazione Civile, Ordinanza n. 20990/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza che aveva evidenziato maggiori ricavi, una società fu raggiunta da avviso di accertamento induttivo per IVA, IRAP, IRES e sanzioni relative all’anno 2005. I giudici di merito respinsero il ricorso e l’appello della contribuente. In Cassazione la società dedusse quattro motivi: 1) nullità dell’avviso per difetto di motivazione, per asserita illegittimità della motivazione per relationem al PVC della Guardia di Finanza, mancata indicazione delle aliquote, incongruenza del periodo d’imposta indicato e omissione di motivazione sulla percentuale di ricarico; 2) falsa applicazione delle norme sulla motivazione e sull’articolazione dell’atto, per gli stessi profili di errore temporale e di mancata indicazione delle aliquote; 3) falsa applicazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulla presunzione da movimentazioni bancarie, contestando la percentuale di ricarico del 20% e l’asserito addossamento dell’onere della prova al contribuente; 4) falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e delle norme del processo tributario, per la valutazione delle prove documentali e per l’utilizzo di movimenti sui conti dei soci e di altre società collegate, con dedotta duplicazione di imposta e inclusione di mere movimentazioni interne di denaro.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso e ha confermato la decisione di merito. In particolare ha escluso la nullità dell’avviso fondato per relationem sul PVC della Guardia di Finanza, richiamando la sufficienza della motivazione quando l’atto richiamato sia conosciuto o sia stato consegnato al contribuente; ha dichiarato inammissibili le censure sul tessuto motivazionale per effetto della doppia conforme e per difetto di autosufficienza; ha ritenuto corretta la ricostruzione induttiva del reddito e l’uso delle indagini bancarie, nonché l’estensione ai conti di soggetti collegati alla società in presenza di rapporti familiari o di stretta contiguità; ha infine escluso che la società avesse fornito prova specifica idonea a contrastare la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta omessa pronuncia non impedisce alla Corte di decidere nel merito quando la questione è di puro diritto e la sua infondatezza rende inutile il rinvio.
art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’avviso di accertamento deve essere motivato in modo sufficiente; la motivazione può essere resa anche per relationem al PVC, se il contenuto essenziale dell’atto richiamato è conosciuto o allegato.
art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato quale parametro generale di motivazione dell’atto amministrativo; la Corte ritiene soddisfatto l’obbligo motivazionale mediante rinvio al PVC conosciuto dal contribuente.
art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo di allegazione dei documenti richiamati in motivazione riguarda solo gli atti non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La mescolanza di censure eterogenee senza adeguata distinzione rende il motivo inammissibile; il vizio di motivazione è inoltre soggetto ai limiti della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato e non può investire il vizio di motivazione nei termini ordinari.
art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012
La disciplina della doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente i documenti richiamati e trascriverne o riassumerne il contenuto; la violazione di anche uno solo di tali oneri comporta inammissibilità.
art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
È richiamato a sostegno dell’accertamento induttivo del reddito in presenza di contabilità inattendibile.
La Corte esclude che vi sia stata una illegittima costruzione presuntiva, valorizzando invece presunzioni legali previste dalla disciplina tributaria.
La violazione ricorre solo se il giudice disattende il criterio legale di valutazione delle prove o applica il prudente apprezzamento a prove soggette a regime diverso.
art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario il giudice valuta liberamente le prove, nei limiti delle regole speciali e del regime delle presunzioni.
art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Autorizza l’Ufficio ad accertare anche tramite indagini su conti intestati a terzi collegati al contribuente; una volta provata la pertinenza dei rapporti al contribuente, spetta a quest’ultimo dimostrare la estraneità delle singole operazioni all’attività d’impresa.
art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente l’utilizzo delle indagini bancarie anche ai fini IVA, con presunzione di imponibilità dei movimenti non giustificati.
art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Al termine della verifica fiscale deve essere rilasciata copia del PVC; non è richiesta una notifica formale del verbale ai fini della sua conoscenza.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che giustificano la decisione nel merito in caso di infondatezza della questione di diritto.
Consente alla Corte di cassazione, quando possibile, di decidere nel merito senza rinvio per evitare un inutile ritorno della causa al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione dell’avviso di accertamento tributario può essere validamente resa per relationem al PVC della Guardia di Finanza, purché l’atto richiamato sia conosciuto dal contribuente o ne sia riprodotto il contenuto essenziale in modo da consentire la difesa e il controllo giurisdizionale.
- L’obbligo di allegazione dei documenti richiamati nella motivazione non opera per gli atti già integralmente conosciuti dal contribuente per effetto di precedente consegna o legale conoscenza.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riesaminare il merito fattuale attraverso il vizio motivazionale nei limiti ordinari, restando circoscritto ai vizi consentiti dalla disciplina processuale applicabile.
- Il ricorso per cassazione che contesti documenti o atti di causa deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, indicando specificamente dove il documento è stato prodotto e trascrivendone o riassumendone il contenuto rilevante.
- Nell’accertamento induttivo fondato su movimentazioni bancarie, una volta dimostrata la riferibilità dei conti al contribuente o la loro connessione con esso, incombe sul contribuente la prova specifica della estraneità di ciascuna operazione all’attività imponibile.
- Le movimentazioni su conti intestati a soggetti formalmente terzi ma legati al contribuente da rapporti familiari o di stretta contiguità possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento fiscale quando emergano elementi indiziari idonei a collegarle al reddito del contribuente.
- La presunzione tributaria derivante dalle indagini bancarie è superabile solo con prova contraria specifica e non con affermazioni generiche o con presunzioni semplici alternative.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice alteri il regime legale di valutazione della prova; non basta contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- L’accertamento induttivo del reddito deve considerare anche le componenti negative, così da evitare la tassazione del profitto lordo anziché del reddito netto.
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