Cassazione Civile, Ordinanza n. 05350/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune contestava il mancato versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2017 su immobili di proprietà dell'ente ricorrente, irrogando sanzioni e interessi. L'ente sosteneva che si trattasse di alloggi sociali e quindi non assoggettabili a IMU, o comunque che dovesse applicarsi la disciplina agevolativa prevista per gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In cassazione l'ente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia su specifiche eccezioni; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e sul processo tributario, assumendo che l'atto fosse privo di adeguata motivazione e che la pretesa esenzione fosse già stata dedotta in dichiarazione; 3) violazione della disciplina IMU, sostenendo che gli immobili destinati ad alloggi sociali fossero esenti ex lege; 4) omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'asserita inesistenza di un potere impositivo abrogativo nella delibera comunale e la presenza di ulteriori esenzioni. La resistente ha controricorso contestando le doglianze.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'esenzione IMU senza verificare se gli immobili possedessero i requisiti dell'alloggio sociale previsti dal decreto ministeriale 22 aprile 2008, applicando invece in modo improprio la disciplina della mera detrazione di euro 200 riservata agli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica. Ha inoltre affermato il principio per cui l'esenzione spetta agli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale dell'assegnatario, senza necessità di una prova ulteriore rispetto alla tipizzazione normativa, salvo prova contraria dell'ente impositore circa l'inadempimento agli obblighi di residenza e dimora.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione sussiste solo in presenza di un'obiettiva carenza del percorso logico-argomentativo della sentenza, non quando il giudice, pur sinteticamente, dia conto delle ragioni della decisione.
art. 111 Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; la nullità ricorre solo se manca del tutto l'esplicitazione del ragionamento decisorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la motivazione apparente e per l'omessa pronuncia.
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 1, comma 161, legge 296/2006
Richiamato nel contesto della disciplina dell'accertamento e della motivazione dell'atto tributario.
art. 1, comma 162, legge 296/2006
Richiamato nel contesto della disciplina dell'accertamento e della motivazione dell'atto tributario.
comma 2, lett. b; comma 6; comma 10
L'esenzione IMU per gli alloggi sociali opera solo per gli immobili che rientrano nella definizione normativa e sono adibiti ad abitazione principale; per gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica non riconducibili agli alloggi sociali opera invece la detrazione di euro 200.
art. 1, comma 707, legge 147/2013
Ha modificato la disciplina IMU, incidendo sull'esenzione per gli alloggi sociali a decorrere dal 1 gennaio 2014.
art. 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi dichiarativi per far valere l'esenzione.
art. 14, comma 6, d.lgs. 23/2011
Conferma la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, nei limiti fissati dalla legge.
I regolamenti comunali non possono incidere sulla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e delle esenzioni previste dalla legge.
d.m. 22 aprile 2008
Definisce i requisiti dell'alloggio sociale, che devono essere verificati per applicare l'esenzione IMU.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
Richiamato con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nel processo tributario.
Il giudice richiama la regola generale sull'onere della prova, precisando che l'ente impositore deve provare gli elementi che consentono di negare l'esenzione in concreto.
art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, legge 160/2019
Norma successiva che ha espressamente considerato abitazioni principali i fabbricati destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, confermando l'impianto interpretativo accolto dalla Corte.
Richiamato quale base normativa degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza tributaria non è apparente se il giudice esplicita, anche sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; la nullità ricorre solo in caso di assoluta carenza del percorso logico-argomentativo.
- In materia di avviso di accertamento tributario, il vizio di motivazione deve essere dedotto riportando o allegando l'atto impositivo, così da consentire alla Corte di verificare direttamente il contenuto contestato.
- L'atto che contesta l'omesso o parziale pagamento di un tributo contiene, di regola, un implicito diniego delle agevolazioni o esenzioni invocate dal contribuente; non è necessario che l'ente impositore confuti espressamente ogni possibile causa di esenzione astrattamente configurabile.
- Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente contemplate.
- Per l'IMU, l'esenzione per gli alloggi sociali richiede che l'immobile possieda i requisiti tipizzati dal decreto ministeriale e sia adibito ad abitazione principale dell'assegnatario.
- La destinazione ad abitazione principale dell'alloggio sociale non richiede una prova ulteriore rispetto ai requisiti normativi tipici, perché residenza anagrafica e dimora abituale sono normalmente insite nel modello legale dell'assegnazione; grava invece sull'ente impositore la prova di eventuali fatti specifici contrari, come l'inadempimento degli obblighi di residenza e dimora.
- Gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica non coincidono automaticamente con gli alloggi sociali: gli uni possono beneficiare della sola detrazione prevista dalla legge, gli altri dell'esenzione totale, ma solo se ricorrono i requisiti normativi propri degli alloggi sociali.
- La potestà regolamentare del Comune in materia tributaria non può modificare le fattispecie imponibili né incidere sulle esenzioni stabilite dalla legge primaria.
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