Cassazione Civile, Ordinanza n. 05246/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2014 nei confronti di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese nel 2018. L’atto veniva notificato nel 2019 presso il domicilio fiscale della società, mediante consegna alla persona che aveva rivestito la carica di legale rappresentante. La contribuente impugnava l’atto e la CTR accoglieva l’appello, ritenendo che, dopo la cancellazione della società, l’avviso dovesse essere notificato ai soci, nei limiti della responsabilità derivante dall’effettiva percezione dell’attivo di liquidazione, e che spettasse all’Amministrazione provare tale percezione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 e 2495 c.c., sostenendo che, nel quinquennio dalla cancellazione, l’atto impositivo resta validamente indirizzato alla società e può essere notificato al suo liquidatore/legale rappresentante, non ai soci; con il secondo deduceva omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi. La controricorrente resisteva eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di chiarezza nell’esposizione dei motivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Ha accolto il primo motivo, affermando che, ai fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione tributaria, l’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 posticipa gli effetti estintivi della cancellazione e consente che l’avviso di accertamento sia validamente notificato alla società estinta solo in via fiscale entro il quinquennio, con permanenza della legittimazione del liquidatore/rappresentante e non dei soci. Ha invece rigettato il secondo motivo, osservando che l’omesso esame di un’eccezione non integra omessa pronuncia quando la decisione implichi il rigetto dell’eccezione stessa, e che la censura non era stata articolata nei corretti termini. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
omessa chiara e sintetica esposizione dei motivi di diritto della causa
La Corte ha escluso l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che le censure fossero sufficientemente chiare e specifiche nonostante i richiami testuali agli atti di causa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge in relazione alla disciplina della notificazione degli atti impositivi.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il parametro processuale invocato per dedurre l’omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello.
La Corte richiama il principio per cui l’omessa pronuncia ricorre solo se la questione non sia logicamente incompatibile con la decisione adottata; se l’eccezione è implicitamente disattesa, la censura va costruita come violazione di legge o vizio di motivazione.
È richiamato come modalità alternativa di notificazione alle persone giuridiche, anche alla persona fisica che le rappresenta, purché siano indicati qualità e dati anagrafici richiesti.
La Corte ribadisce la regola generale dell’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese, ma la coordina con la disciplina speciale tributaria dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese
La Corte lo qualifica come norma sostanziale speciale che differisce per cinque anni gli effetti estintivi della cancellazione nei rapporti tributari, mantenendo in tale arco temporale la società quale destinataria degli atti impositivi e conservando i poteri rappresentativi del liquidatore/rappresentante.
art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973
È richiamato quale base normativa della notificazione dell’avviso di accertamento al domicilio fiscale dell’ente.
È menzionato come riforma del diritto societario che ha introdotto la disciplina dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese.
È richiamata per la disciplina novellata dell’art. 145 c.p.c. in tema di notificazione alle persone giuridiche.
Corte cost. n. 142/2020
È richiamata per affermare che la norma dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 ha superato il vaglio di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce, entro il quinquennio previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, la validità ed efficacia degli atti di accertamento e degli altri atti fiscali nei confronti della società, che resta il soggetto destinatario dell’azione dell’Amministrazione.
- La disciplina speciale fiscale di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 opera come differimento sostanziale degli effetti estintivi della cancellazione, con conservazione della rappresentanza processuale e sostanziale del liquidatore o del rappresentante della società.
- Nel periodo di operatività del differimento quinquennale, la notificazione dell’avviso di accertamento va eseguita alla società, anche presso il domicilio fiscale o secondo le regole di notificazione alle persone giuridiche; non è necessario notificare l’atto ai soci.
- L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia espresso su una questione incompatibile con la decisione adottata; se la statuizione implica il rigetto dell’eccezione, la doglianza deve essere formulata come vizio di violazione di legge o di motivazione, non come mera omessa pronuncia.
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