Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05238/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una struttura sanitaria privata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una azienda sanitaria locale per il pagamento di interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, maturati per il ritardato pagamento di prestazioni sanitarie. In opposizione, il tribunale aveva revocato il decreto e respinto la domanda, ritenendo che la creditrice non avesse prodotto le singole fatture e che la consulenza contabile svolta fosse meramente esplorativa e quindi inutilizzabile. La corte d’appello, invece, aveva accolto l’impugnazione della struttura sanitaria, rilevando che la pretesa era supportata da conteggi analitici e che la contestazione dell’azienda sanitaria locale su an e quantum era generica; sulla base della c.t.u. aveva quindi quantificato il credito e gli interessi dovuti. Con il ricorso per cassazione l’azienda sanitaria locale ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente considerato provati i crediti pur in presenza di contestazione e in mancanza di fatture, dall’altro, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la corte territoriale aveva utilizzato la c.t.u. senza spiegare perché fosse utilizzabile nonostante il primo giudice l’avesse reputata esplorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito favorevole alla struttura sanitaria privata. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale non aveva ignorato la contestazione dell’azienda sanitaria locale, ma l’aveva qualificata come generica e quindi inefficace ai sensi dell’art. 115 c.p.c. Inoltre ha osservato che il ricorso non trascriveva gli atti su cui si fondava la dedotta contestazione e che, comunque, la censura si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché il giudice d’appello, una volta ammessi i mezzi istruttori, non doveva motivare ulteriormente sulla loro utilizzabilità in assenza di specifiche eccezioni di nullità; in ogni caso, la c.t.u. poteva fondarsi su dati e conteggi non specificamente contestati e ritenuti pacifici. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita; la mancata contestazione dei conteggi analitici li rende pacifici tra le parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma non può essere dedotta per censurare la mera valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno o utilizza prove fuori dai limiti legali.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell'onere della prova è stata ritenuta infondata perché il credito risultava supportato da elementi non specificamente contestati e quindi valutabili dal giudice.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Non vi è nullità della sentenza se il giudice d'appello utilizza una c.t.u. regolarmente ammessa e assunta; non è necessaria una motivazione autonoma sulla sua utilizzabilità, salvo eccezioni di nullità ritualmente sollevate.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze formulate sotto tali numeri sono state ritenute inammissibili perché non rispettavano il perimetro del sindacato di legittimità e miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memorie illustrative nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato come base normativa per gli interessi di mora richiesti sulla tardiva corresponsione di prestazioni sanitarie.

Massime di principio

  • La contestazione del credito deve essere specifica: ove il debitore contesti in modo generico an e quantum, i documenti contabili non specificamente contestati possono essere posti a base della decisione come fatti pacifici.
  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, ma deve indicare un effettivo uso di prove non dedotte, fuori dai limiti legali o considerate come prova legale senza base normativa.
  • Chi deduce l'erronea applicazione del principio di non contestazione deve trascrivere gli atti processuali dai quali risulterebbe la contestazione specifica, non potendo limitarsi a un richiamo assertivo delle proprie difese.
  • Una c.t.u. regolarmente ammessa e assunta può essere apprezzata dal giudice di merito come fonte di prova, specie quando si fonda su dati contabili non contestati; non è necessario una motivazione autonoma sulla sua utilizzabilità se non siano state dedotte specifiche nullità del mezzo istruttorio.
  • In presenza di conteggi analitici non contestati, la quantificazione del credito e degli accessori può essere ricostruita anche mediante consulenza tecnica contabile, senza che ciò integri di per sé violazione dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.