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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05240/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dai danni subiti da un fondo di proprietà privata sul quale insistevano capannoni industriali, uffici, una cabina elettrica e un pozzo, in conseguenza dell'esecuzione di lavori per la costruzione di una tratta autostradale affidati in appalto a una società poi fallita. La proprietaria del fondo agì per il risarcimento, dapprima contro l'appaltatrice e poi contro il committente pubblico, deducendo che gli scavi e le perforazioni per la realizzazione di due gallerie ipogee avevano causato gravi lesioni alle strutture e l'esaurimento della portata del pozzo. Il committente eccepì la prescrizione del diritto azionato, negando l'efficacia interruttiva permanente della domanda già proposta contro l'appaltatrice fallita, contestò la propria legittimazione passiva e negò la fondatezza della pretesa risarcitoria. In cassazione articolò quattro motivi: (1) violazione delle regole su prova, valutazione delle prove e onere probatorio, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto pacifica la pendenza del precedente giudizio e che spettasse invece all'attrice provare la sua perdurante esistenza; (2) omessa pronuncia/vizio motivazionale sulla doglianza relativa alla prescrizione e alla pretesa contraddittorietà della decisione di primo grado; (3) errata valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, con asserita attribuzione di un significato opposto a quello emergente dalla relazione; (4) violazione delle norme sull'appalto e sulla responsabilità aquiliana, sostenendo che l'appaltatore avrebbe dovuto rispondere esclusivamente dei danni, salvo ipotesi di progetto vincolante o ingerenza del committente non dimostrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando la prescrizione è interrotta da una domanda giudiziale proposta contro un condebitore solidale, la parte che eccepisce la cessazione dell'effetto interruttivo per estinzione di quel giudizio deve provarne l'estinzione; ha inoltre precisato che l'asserito "abbandono" del processo non equivale a estinzione e non sposta l'onere probatorio. Ha respinto il secondo motivo, osservando che la conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione esclude la violazione dell'art. 112 c.p.c. e che il passaggio in giudicato della declinatoria di incompetenza non integra un fatto decisivo idoneo a dimostrare l'estinzione del precedente processo. Ha disatteso anche i motivi terzo e quarto, reputando non sindacabile in cassazione la diversa lettura del materiale probatorio offerta dal ricorrente e confermando la correttezza della ricostruzione della responsabilità concorrente del committente e dell'appaltatore: il danno era dipeso sia da errori progettuali e da mancate indagini geologiche imputabili al committente, sia dalla mancata adozione, in fase esecutiva, delle cautele tecniche necessarie per limitare le vibrazioni, imputabile all'appaltatrice. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente al risarcimento e lo ha condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso è tempestivo se notificato e depositato nel termine decorrente dal ventesimo giorno successivo alla notifica del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere invocata solo perché il giudice abbia valutato diversamente gli elementi istruttori; occorre l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o la totale deviazione dai criteri legali di valutazione.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non è sindacabile la mera ricostruzione del convincimento del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    si applica la regola generale di riparto dell'onere probatorio: chi invoca un fatto costitutivo o un effetto interruttivo deve allegarlo e provarlo, mentre la controparte prova i fatti estintivi o impeditivi.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide sul capo di domanda o sull'eccezione; non è sufficiente che non siano esaminate tutte le argomentazioni difensive.

  • art. 1310 c.c.

    la domanda giudiziale proposta contro uno dei debitori solidali produce effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti degli altri condebitori.

  • art. 2055 c.c.

    il danno derivante da fatto imputabile a più soggetti può dare luogo a responsabilità solidale.

  • art. 1655 c.c.

    richiamato per il contratto di appalto e per il principio di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera.

  • art. 1662 c.c.

    richiamato in relazione ai poteri di controllo del committente e ai doveri dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come fondamento della responsabilità risarcitoria per danni arrecati a terzi in occasione dell'esecuzione dei lavori.

  • art. 307 c.p.c.

    l'estinzione del processo opera di diritto ma deve essere eccepita prima di ogni altra difesa; può comunque essere accertata incidentalmente in altro giudizio ai fini della prescrizione.

  • art. 310 c.p.c.

    la sentenza dichiarativa di incompetenza è inefficace come pronuncia di merito e non prova di per sé l'estinzione del processo.

  • art. 1176 c.c.

    l'appaltatore deve usare la diligenza professionale e segnalare i vizi o le inesattezze del progetto o delle informazioni tecniche.

  • art. 2945 c.c.

    l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda giudiziale è permanente fino al giudicato, salvo estinzione del processo.

  • art. 5 L. 29 aprile 1985, n. 21

    nel caso concreto era applicabile ratione temporis e poneva in capo al committente la predisposizione del progetto dell'opera.

  • d.m. 11 marzo 1988

    la relazione sulle indagini geologiche è parte integrante della valutazione tecnica del progetto e rileva nell'esecuzione dell'appalto.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale proposta contro uno dei condebitori solidali interrompe la prescrizione con effetto permanente anche nei confronti degli altri condebitori; se si sostiene che tale effetto sia cessato, grava sulla parte che eccepisce la prescrizione l'onere di provare l'estinzione del processo originario.
  • L'estinzione del processo, pur operando di diritto, può essere fatta valere incidentalmente in un diverso giudizio ai fini dell'accertamento sulla prescrizione; l'"abbandono" del giudizio non equivale di per sé a estinzione processuale.
  • In cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera ricostruzione del materiale probatorio o la diversa attendibilità delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di appello conferma la decisione sul capo controverso, anche se non replica analiticamente a tutte le argomentazioni svolte dalle parti.
  • In tema di appalto, la regola dell'autonomia dell'appaltatore non esclude la concorrente responsabilità del committente quando il danno a terzi derivi anche da vizi progettuali, da carenze nelle indagini preliminari o da un progetto non realizzabile correttamente.
  • L'appaltatore deve controllare, nei limiti delle proprie competenze, la bontà del progetto e delle istruzioni ricevute e segnalare tempestivamente errori o criticità palesi; la sua responsabilità non è esclusa salvo che dimostri di aver espresso dissenso ed essere stato costretto a eseguire come mero nudus minister.
  • Nel giudizio di legittimità la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei ristretti casi di omesso esame di un fatto storico decisivo, motivazione apparente, incomprensibile o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàResponsabilità precontrattualeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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