Cassazione Civile, Ordinanza n. 05253/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava una sentenza della CTR Liguria che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e ritenuto legittimo un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973. L’avviso recuperava a tassazione una plusvalenza ritenuta realizzata nell’ambito di una complessa sequenza di operazioni negoziali relative a un immobile e a quote sociali, considerate dall’Ufficio come cessione di immobile mascherata da cessione di quote, con conseguente imponibilità ai fini IRPEF e IVA. Il ricorrente sosteneva che si trattasse invece di cessione di azienda fuori campo IVA e contestava, con sei motivi, la qualificazione abusiva/elusiva dell’operazione, la pretesa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, la ricostruzione della plusvalenza, la violazione del principio di non contestazione, l’uso dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. In pendenza del giudizio chiedeva inoltre, per una parte del carico, di dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta definizione agevolata, con rinuncia parziale limitata alla cartella relativa al 50% della pretesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile in via parziale il ricorso limitatamente al carico definito con rottamazione-ter, rilevando che l’istanza depositata non integrava una vera rinuncia al ricorso ma soltanto difetto di interesse alla decisione su quella parte. Per il resto, ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i motivi proposti, ritenendo che la CTR avesse correttamente qualificato l’operazione come cessione di immobile e che il ricorso difettasse di autosufficienza e mirasse sostanzialmente a una rivalutazione del merito. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sull’abuso del diritto, sulla plusvalenza, sul principio di non contestazione e sul contraddittorio endoprocedimentale, richiamando la giurisprudenza in tema di abuso del diritto e di tutela partecipativa nel procedimento tributario. Il ricorso è stato quindi respinto nella parte residua, con decisione sfavorevole al contribuente.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base formale dell’avviso di accertamento, senza necessità - secondo la CTR - delle garanzie proprie dell’art. 37-bis se non espressamente invocato dall’Ufficio
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
considerato dalla Corte come disciplina antielusiva che, nella fattispecie, non era stata formalmente posta a base dell’avviso; in ogni caso, il divieto di abuso del diritto opera come principio generale anche oltre le ipotesi tipizzate
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973
richiamato per l’acquisizione di informazioni bancarie nell’ambito della verifica fiscale
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per l’acquisizione di informazioni bancarie nell’ambito della verifica IVA
art. 2, comma 3, lett. b, d.P.R. n. 633/1972
invocato nel primo motivo per sostenere la tesi della cessione di azienda fuori campo IVA, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile e infondato
art. 5, par. 8, Dir. n. 77/388/CEE
richiamato dal ricorrente come matrice comunitaria della nozione di cessione di beni/azienda ai fini IVA
la Corte afferma che il richiamo fatto dalla CTR è solo rafforzativo della possibilità di ricostruzione unitaria dei negozi e non integra una vera applicazione della norma per fondare la pretesa antielusiva
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova negli accertamenti antiabuso; la Corte ritiene che l’Ufficio abbia assolto l’onere probatorio tramite gli elementi valorizzati dalla CTR
richiamato per la dedotta violazione del principio di non contestazione; la Corte ribadisce che nel processo tributario esso non comporta oneri di allegazione ulteriori rispetto a quanto già contestato nell’atto impugnato
richiamato dal ricorrente contro l’uso di presunzioni semplici per ricostruire la plusvalenza e la natura elusiva dell’operazione
art. 86, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
invocato per contestare il calcolo della plusvalenza tassabile e l’omessa considerazione degli oneri accessori di diretta imputazione
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
richiamato in tema di contraddittorio endoprocedimentale; la Corte lo interpreta, insieme all’art. 37-bis, come espressione di un principio generale di partecipazione preventiva effettiva
art. 3 Cost.
richiamato nella motivazione sul contraddittorio preventivo quale parametro di sistema a sostegno della tutela partecipativa
art. 53 Cost.
richiamato nella motivazione sul contraddittorio preventivo e sull’assetto degli accertamenti tributari
art. 97 Cost.
richiamato nella motivazione sul contraddittorio preventivo quale canone di buon andamento e imparzialità
richiamato in relazione alla definizione agevolata della cartella e alla rinuncia parziale di fatto al giudizio per quella parte di carico
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che richieda una diversa ricostruzione della sequenza negoziale o una nuova valutazione delle prove è inammissibile se non si confronta in modo autosufficiente con gli atti e la motivazione della decisione impugnata.
- In materia tributaria è possibile ricostruire unitariamente una complessa operazione negoziale e riqualificarne gli effetti economici oltre il nomen iuris dei singoli atti, quando gli elementi acquisiti dimostrino che essi sono funzionalmente collegati a un risultato sostanzialmente diverso da quello apparente.
- Il divieto di abuso del diritto opera come principio generale antielusivo e non è confinato alle sole ipotesi tipizzate dall’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973; ciò consente di contestare operazioni elusive anche al di fuori del numerus clausus normativo, purché l’Ufficio provi il vantaggio fiscale indebito e l’assenza di ragioni economiche apprezzabili.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione riguarda i fatti costitutivi, modificativi o estintivi e non esonera il contribuente dall’onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie difese, né impone all’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell’atto impositivo.
- La deduzione di violazioni del contraddittorio endoprocedimentale non è sufficiente in forma astratta: il contribuente deve allegare concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere e quale diverso esito avrebbe potuto avere il procedimento, specie in materia di tributi armonizzati.
- Quando l’accertamento segue a PVC, la consegna del verbale può assolvere alla funzione di attivazione del contraddittorio preventivo; tuttavia la censura in cassazione richiede la specifica allegazione della tempestività dell’atto impositivo e della concreta lesione del diritto di difesa.
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