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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05239/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento espropriativo relativo ad alcuni suoli inseriti in un P.E.E.P. del Comune. La società proprietaria otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento dell’indennità di esproprio che assumeva di aver condiviso con l’ente, ma il Comune proponeva opposizione sostenendo che l’accettazione fosse tardiva e che, per alcune aree, il diritto all’indennizzo non spettasse. In appello la società perdeva: la Corte territoriale riteneva, per le U.M.I. 3 e 4, che la convenzione con cui il Comune aveva concesso alla società di realizzare l’intervento edilizio escludesse il diritto all’indennità; inoltre riteneva che l’accordo bonario non si fosse formato perché la società aveva manifestato adesione oltre i trenta giorni e, comunque, pretendeva una somma superiore a quella offerta, comprensiva del 10% aggiuntivo. La società ricorreva per cassazione deducendo: ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte d’appello avrebbe negato l’indennità per ragioni diverse da quelle dedotte dal Comune; travisamento dei documenti e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2727-2729 c.c., sostenendo che l’indennità richiesta corrispondeva in realtà a quella offerta dal Comune, pur espressa con parametri diversi; e violazione degli artt. 20, 37 e 45 d.P.R. 327/2001, assumendo che l’accettazione dell’indennità e la successiva cessione volontaria potessero intervenire fino al decreto di esproprio e che il termine di trenta giorni fosse meramente dilatorio. La società impugnava anche la sentenza resa in revocazione, censurando la dichiarazione di inammissibilità e sostenendo che l’errore percettivo sulla differenza tra indennità offerta e pretesa fosse decisivo. Il Comune resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, sostenendo che mancavano i presupposti della cessione bonaria ex art. 20 d.P.R. 327/2001 e che la comunicazione del 25 giugno 2008 era solo un invito a manifestare disponibilità, non un’offerta provvisoria di indennità in un procedimento espropriativo formalmente instaurato.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza d’appello: la decisione impugnata era fondata sia sulla convenzione tra Comune e società sia, autonomamente, sulla mancata formazione dell’accordo bonario per tardiva e non conforme accettazione dell’indennità; la mancata censura efficace di quest’ultima ratio rendeva il motivo inidoneo. Ha poi ritenuto inammissibile il motivo contro la sentenza resa sulla revocazione, osservando che, anche a voler seguire la tesi della società, l’asserito errore di fatto non era decisivo perché l’accettazione dell’indennità non obbliga la PA a concludere la cessione volontaria; inoltre l’errore dedotto riguardava una circostanza controversa e non una falsa percezione di un fatto incontestato. Anche il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile: in parte perché il travisamento della prova non è deducibile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, in parte per difetto di autosufficienza e, comunque, perché non veniva aggredita la ratio relativa alla non conformità dell’accettazione rispetto all’offerta per effetto dell’incremento del 10%. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la Corte ha distinto tra l’atto di condivisione dell’indennità entro trenta giorni e il successivo atto di cessione del bene, che può intervenire solo fino all’esecuzione del decreto di esproprio; il primo termine è stato considerato sostanzialmente perentorio. Il ricorso incidentale condizionato del Comune non è stato esaminato per difetto di interesse, essendo stato rigettato/inammissibile il ricorso principale. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    la condivisione dell’indennità provvisoria deve essere comunicata entro trenta giorni; il termine opera come scansione necessaria del subprocedimento e non si confonde con il diverso momento della cessione volontaria

  • art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    la maggiorazione del 10% è dovuta solo al ricorrere dei presupposti legali, ma non integra automaticamente l’offerta dell’amministrazione

  • art. 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    comma 1 e comma 2, lett. a)

    la cessione volontaria può intervenire fino alla data di esecuzione del decreto di esproprio, ma è distinta dall’atto di condivisione dell’indennità

  • art. 21 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato come conferma sistematica della necessaria tempestività della comunicazione del privato

  • art. 41 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato come ulteriore passaggio procedimentale attivabile in caso di mancata tempestiva comunicazione

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l’errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto decisivo, non in una questione controversa tra le parti

  • art. 360 c.p.c.

    base delle censure di legittimità proposte dalla ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per dedurre travisamento e valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare l’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nella censura di ultrapetizione/difetto di specificità dell’appello

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato nella censura di ultrapetizione/difetto di specificità dell’appello

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nella censura di ultrapetizione/difetto di specificità dell’appello

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nella censura di ultrapetizione/difetto di specificità dell’appello

  • art. 2727 c.c.

    invocato per sostenere che dagli atti si dovesse inferire la coincidenza dell’indennità

  • art. 2729 c.c.

    invocato per sostenere l’erronea valutazione presuntiva dei documenti

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato in via analogica per la riunione dei ricorsi

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità/rigetto

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna di per sé idonea a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura utilmente tutte le rationes poste a base della decisione.
  • L’atto con cui il proprietario condivide l’indennità provvisoria di espropriazione è distinto dal successivo atto di cessione volontaria del bene: il primo deve intervenire entro il termine previsto dalla legge, mentre la cessione può essere stipulata solo fino all’esecuzione del decreto di esproprio.
  • La condivisione dell’indennità non comporta, di per sé, un obbligo dell’amministrazione di addivenire alla cessione volontaria; non si forma per ciò solo un contratto preliminare né un obbligo a contrarre.
  • La maggiorazione legale dell’indennità espropriativa non si incorpora automaticamente nell’offerta dell’ente espropriante, ma opera solo se ne ricorrono i presupposti di legge; una richiesta che la includa può non essere conforme all’offerta ai fini della formazione dell’accordo.
  • L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una falsa percezione di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti; non ricorre quando la censura investe una questione dibattuta tra le parti o un apprezzamento giuridico del materiale probatorio.
  • In sede di legittimità, il travisamento della prova non è deducibile come vizio ordinario di motivazione, restando eventualmente prospettabile nei limiti e con gli strumenti previsti per la revocazione o per i vizi della motivazione apparente/mancante.
  • Le censure che denunciano violazioni di legge o travisamento documentale devono rispettare il principio di autosufficienza, indicando e trascrivendo gli atti e i documenti rilevanti necessari al controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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