Cassazione Civile, Ordinanza n. 26357/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
All'esito di una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore dell'autotrasporto, l'Ufficio rideterminava i maggiori ricavi per l'anno d'imposta 2005 sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore applicabile, previa instaurazione del contraddittorio. Recuperava così a tassazione IRAP e IVA, con sanzioni e accessori. In conseguenza della rettifica verso la società, emetteva anche avvisi di accertamento nei confronti dei soci per il maggior reddito IRPEF imputato per trasparenza. La CTP accoglieva solo parzialmente, riducendo i ricavi accertati; la CTR, invece, annullava gli avvisi. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e dell'art. 2697 c.c., deducendo che la CTR aveva erroneamente escluso la valenza presuntiva dell'accertamento fondato sugli studi di settore, pretendendo una prova contraria dell'Ufficio invece che del contribuente; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato gli ulteriori elementi indicati nell'avviso di accertamento, tra cui la capacità dello studio di settore di rappresentare il caso concreto, le anomalie dei dati, la non congruità rispetto ad annualità contigue e la condotta antieconomica dell'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha ritenuto errata la sentenza della CTR perché ha negato che lo scostamento dai ricavi stimati dallo studio di settore possa fondare l'accertamento analitico-induttivo, e ha inoltre omesso di considerare gli ulteriori indizi richiamati nell'atto impositivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli studi di settore, ove applicati nel contraddittorio con il contribuente, possono legittimare l'accertamento analitico-induttivo quando emergano scostamenti significativi e ulteriori elementi presuntivi.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato quale base del potere di rettifica in materia IVA, in coerenza con l'accertamento fondato su presunzioni e contraddittorio.
artt. 24 e 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Sono richiamati per il recupero a tassazione dell'IRAP conseguente alla rettifica dei ricavi.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Gli studi di settore costituiscono parametro presuntivo utilizzabile per l'accertamento quando i ricavi dichiarati risultino incongrui.
art. 10, comma 1, L. 8 maggio 1998, n. 146
La Corte lo richiama come norma di sistema sugli studi di settore e sul loro utilizzo in sede accertativa.
L'onere della prova contraria grava sul contribuente che intenda superare la presunzione derivante dallo studio di settore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il vizio denunciato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione.
art. 3, commi 181-187, L. 28 dicembre 1995, n. 549
I parametri e gli studi di settore derivano da estrapolazioni statistiche e, quando eccedono il dichiarato, fondano l'accertamento analitico-induttivo.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato per l'imputazione per trasparenza del maggior reddito ai soci.
Massime di principio
- La determinazione del reddito mediante studi di settore, se preceduta dal contraddittorio con il contribuente, può costituire valida base presuntiva dell'accertamento analitico-induttivo.
- Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su studi di settore e su ulteriori indizi di inattendibilità contabile o antieconomicità, il giudice di merito non può escluderne la tenuta probatoria senza confrontarsi con tutti gli elementi allegati nell'atto impositivo.
- Sul contribuente grava l'onere di allegare e provare, sia nella fase amministrativa sia in quella contenziosa, circostanze specifiche idonee a dimostrare la non attendibilità degli standard applicati o la peculiarità della propria attività rispetto al modello normale.
- Lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati dagli studi di settore non richiede, per sé, ulteriori elementi concordanti per legittimare l'accertamento, purché l'Ufficio abbia rispettato il contraddittorio e abbia valorizzato il complessivo quadro presuntivo.
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