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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26357/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

All'esito di una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore dell'autotrasporto, l'Ufficio rideterminava i maggiori ricavi per l'anno d'imposta 2005 sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore applicabile, previa instaurazione del contraddittorio. Recuperava così a tassazione IRAP e IVA, con sanzioni e accessori. In conseguenza della rettifica verso la società, emetteva anche avvisi di accertamento nei confronti dei soci per il maggior reddito IRPEF imputato per trasparenza. La CTP accoglieva solo parzialmente, riducendo i ricavi accertati; la CTR, invece, annullava gli avvisi. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e dell'art. 2697 c.c., deducendo che la CTR aveva erroneamente escluso la valenza presuntiva dell'accertamento fondato sugli studi di settore, pretendendo una prova contraria dell'Ufficio invece che del contribuente; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato gli ulteriori elementi indicati nell'avviso di accertamento, tra cui la capacità dello studio di settore di rappresentare il caso concreto, le anomalie dei dati, la non congruità rispetto ad annualità contigue e la condotta antieconomica dell'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha ritenuto errata la sentenza della CTR perché ha negato che lo scostamento dai ricavi stimati dallo studio di settore possa fondare l'accertamento analitico-induttivo, e ha inoltre omesso di considerare gli ulteriori indizi richiamati nell'atto impositivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La determinazione del reddito mediante studi di settore, se preceduta dal contraddittorio con il contribuente, può costituire valida base presuntiva dell'accertamento analitico-induttivo.
  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su studi di settore e su ulteriori indizi di inattendibilità contabile o antieconomicità, il giudice di merito non può escluderne la tenuta probatoria senza confrontarsi con tutti gli elementi allegati nell'atto impositivo.
  • Sul contribuente grava l'onere di allegare e provare, sia nella fase amministrativa sia in quella contenziosa, circostanze specifiche idonee a dimostrare la non attendibilità degli standard applicati o la peculiarità della propria attività rispetto al modello normale.
  • Lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati dagli studi di settore non richiede, per sé, ulteriori elementi concordanti per legittimare l'accertamento, purché l'Ufficio abbia rispettato il contraddittorio e abbia valorizzato il complessivo quadro presuntivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte dirette
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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