Cassazione Civile, Ordinanza n. 23856/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso dapprima un avviso di accertamento nei confronti della società partecipata per maggiori ricavi non contabilizzati relativi all'anno d'imposta 2009, e poi un avviso di accertamento sintetico nei confronti della socia, ritenendo che i maggiori utili della società a ristretta base partecipativa fossero confluiti nella sua disponibilità. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, da un lato, la nullità per difetto di motivazione e per violazione delle norme sulla sottoscrizione/delega di firma e, dall'altro, l'illegittimità dell'accertamento per assenza di prova della distribuzione degli utili extracontabili. I giudici di merito avevano respinto il ricorso, ritenendo tardiva l'eccezione sulla delega di firma e applicabile la presunzione di distribuzione degli utili ai soci, non vinta da prova contraria. In cassazione la ricorrente ha censurato la sentenza per avere reputato inammissibile l'eccezione sulla delega di firma, pur a suo dire dedotta nel ricorso introduttivo, e per avere escluso la necessità di allegare l'avviso di accertamento emesso verso la società e ritenuto provata la distribuzione degli utili senza prova dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché, nel processo tributario, il thema decidendum è delimitato dai motivi tempestivamente dedotti nel ricorso introduttivo e il generico richiamo all'art. 42 d.P.R. 600/1973 non bastava a introdurre specificamente l'eccezione di difetto di delega, poi formulata solo in memoria; inoltre la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente a superare la soglia del "minimo costituzionale". Ha poi respinto il secondo motivo osservando che, per il socio che detiene la quasi totalità delle quote, l'avviso emesso verso la società può essere richiamato per relationem senza necessità di allegazione, poiché il socio può accedere alla documentazione sociale; quanto alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, ha ribadito che l'onere di provare che tali utili non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti grava sul contribuente, prova che nel caso concreto mancava. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
La questione della sua violazione non era stata specificamente dedotta nel ricorso introduttivo quanto al difetto di delega; il mero richiamo alla norma non bastava a introdurre tempestivamente la relativa eccezione.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
L'avviso di accertamento deve essere motivato in modo da rendere conoscibili le ragioni della pretesa, anche mediante rinvio per relationem all'atto presupposto conoscibile dal contribuente.
art. 7, commi 1 e 2, lett. a), L. n. 212/2000
Richiamata dalla contribuente come norma violata per difetto di motivazione e di allegazione dell'atto presupposto.
Richiamata dalla contribuente a sostegno della nullità dell'atto per difetto di delega/sottoscrizione.
La mancanza di allegazione dell'avviso emesso verso la società non incide sulla validità della motivazione nei confronti del socio che possa conoscere gli atti presupposti; inoltre il vizio di firma/delega va dedotto specificamente e tempestivamente.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione ai requisiti di motivazione degli atti impositivi.
L'onere di provare che gli utili extracontabili non siano stati distribuiti grava sul contribuente, non sull'Ufficio.
Il socio ha poteri di consultazione e controllo sulla documentazione sociale, sicché può prendere visione degli atti presupposti richiamati per relationem.
In presenza di doppia conforme, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale è ammessa solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione, non per difetto di sufficienza.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012
La limitazione al sindacato di legittimità sulla motivazione si applica ai giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione sistematica della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
I motivi aggiunti nel processo tributario sono ammessi solo nel caso di deposito di documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice è vincolato ai motivi di impugnazione tempestivamente dedotti nel ricorso introduttivo; un vizio dell'atto non specificamente allegato non può essere introdotto per la prima volta con le memorie illustrative.
- Il generico richiamo a una norma sulla motivazione o sulla sottoscrizione dell'atto impositivo non equivale alla deduzione specifica del relativo vizio processuale o sostanziale.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si risolva in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica e dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito sono diverse.
- Nella rettifica del reddito del socio fondata su accertamento emesso verso la società, il rinvio per relationem soddisfa l'obbligo di motivazione se il socio, per la posizione rivestita, può conoscere gli atti presupposti e la documentazione sociale.
- Per le società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili è legittima e può essere vinta solo con prova contraria specifica, come la dimostrazione dell'accantonamento, del reinvestimento o dell'estraneità del socio alla gestione.
- Quando è contestata la mancata distribuzione degli utili extracontabili, l'onere della prova contraria grava sul contribuente, non sull'Amministrazione finanziaria.
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