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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23842/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’annualità 2014, con recupero d’imposta, sanzioni e interessi, emesso a seguito di verifica fiscale su una società operante nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di bevande. L’Ufficio contestava che alcune fatture emesse in regime di non imponibilità IVA, sulla base di dichiarazioni d’intento, fossero relative a operazioni soggettivamente inesistenti, perché la cessionaria indicata in fattura sarebbe stata una mera cartiera/interposta, priva di adeguata struttura imprenditoriale e di requisiti per fungere da esportatore abituale. La società contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 1, L. 212/2000 per asserita illegittimità dell’accesso e verifica nei locali aziendali in assenza di effettive esigenze di indagine sul posto; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 54 DPR 633/1972, per mancata prova dell’Amministrazione e per il fatto che non sarebbero stati prodotti in giudizio i processi verbali di constatazione richiamati nell’atto; 3) violazione degli artt. 2727 c.c. e 54, comma 2, DPR 633/1972, sostenendo che gli indizi valorizzati dalla CTR non avrebbero avuto gravità, precisione e concordanza e che l’accesso del 2016 non sarebbe stato significativo per operazioni del 2014; 4) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e 115 c.p.c., deducendo che l’onere probatorio sulla consapevolezza della frode non era stato correttamente applicato e che la contribuente avrebbe agito in buona fede; 5) violazione dell’art. 21, comma 7, DPR 633/1972, sostenendo che il principio di cartolarità non potesse trasformare in imponibili operazioni asseritamente non imponibili o esenti. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato; il secondo e il terzo inammissibili; il quarto inammissibile e comunque manifestamente infondato; il quinto manifestamente infondato. In particolare, ha affermato che la violazione dell’art. 12, comma 1, dello Statuto del contribuente non determina di per sé la nullità dell’atto, salvo che l’accesso sia stato eseguito senza reali esigenze di ricerca in loco e con concreto pregiudizio difensivo; nel caso concreto, la CTR aveva comunque motivato l’esigenza di acquisire documentazione. Quanto al merito IVA, ha ribadito che nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, anche mediante presunzioni semplici; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere usato la massima diligenza per evitare il coinvolgimento nella frode. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato un compendio indiziario grave, preciso e concordante (assenza di struttura, irreperibilità, incoerenza degli oggetti sociali, anomalie nei pagamenti, mancanza di buona fede) e che l’art. 21, comma 7, non fosse pertinente perché la società cartiera difettava del requisito di esportatore abituale. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente, confermando la sentenza della CTR che aveva già respinto l’impugnazione dell’avviso di accertamento IVA. La decisione ribadisce che, in tema di accessi fiscali, l’eventuale inosservanza dell’art. 12, comma 1, L. 212/2000 non comporta automaticamente la nullità dell’atto; in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni, purché basate su elementi oggettivi e specifici, e il contribuente, una volta provata la fittizietà del fornitore, deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele esigibili secondo la diligenza professionale. La Corte ha inoltre escluso la pertinenza dell’art. 21, comma 7, DPR 633/1972, poiché la fattispecie non riguardava operazioni esenti e la cessionaria non aveva il requisito di esportatore abituale. Con la statuizione conclusiva, il ricorso è stato respinto con le conseguenze di legge, incluse le statuizioni ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis c.p.c. come richiamate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, L. 212/2000

    "sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo"

    La prescrizione mira a ridurre al minimo la turbativa dell’attività del contribuente; la sua violazione non determina di per sé nullità dell’atto impositivo, salvo che l’accesso sia avvenuto senza reali esigenze di indagine in loco e con un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell’onere della prova, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, impone all’Amministrazione di provare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria della propria diligenza e buona fede.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, che resta preclusa in sede di legittimità.

  • art. 54 DPR 633/1972

    La prova dell’inesistenza soggettiva delle operazioni può essere fornita anche mediante presunzioni semplici basate su elementi oggettivi e specifici.

  • art. 2727 c.c.

    Le circostanze valorizzate dalla CTR possono integrare una presunzione semplice solo se dotate di gravità, precisione e concordanza; nel caso concreto tale valutazione è stata ritenuta corretta e insindacabile in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 21, comma 7, DPR 633/1972

    Il principio di cartolarità non opera per trasformare in imponibili operazioni che restino non imponibili o esenti; nel caso concreto la norma non era pertinente perché la cessionaria difettava del requisito di esportatore abituale e la fattispecie riguardava operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato nel dispositivo per le conseguenze processuali ulteriori connesse alla soccombenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel dispositivo quale base procedurale della definizione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure formalmente qualificate come violazioni di legge o omesso esame sono state per più profili ritenute inammissibili perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove.

Massime di principio

  • Nelle verifiche fiscali, la violazione della regola che impone l’accesso nei locali d’impresa solo sulla base di effettive esigenze di indagine e controllo non comporta automaticamente la nullità dell’avviso; occorre verificare se la violazione abbia inciso su una formalità essenziale o abbia determinato un concreto pregiudizio difensivo.
  • In materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la sostanziale fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, potendo farlo anche tramite presunzioni semplici fondate su elementi oggettivi e specifici.
  • Una volta dimostrata dall’Ufficio la fittizietà del fornitore e la possibile consapevolezza del cessionario, spetta al contribuente provare di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nella frode.
  • Il giudizio di cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirino a una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
  • Il principio di cartolarità dell’art. 21, comma 7, DPR 633/1972 non può essere applicato in modo da alterare la natura fiscale dell’operazione quando la fattispecie concreta non presenti i presupposti tipici della norma, come l’effettiva sussistenza del requisito soggettivo richiesto dal regime invocato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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