Cassazione Civile, Ordinanza n. 23839/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento sintetico per gli anni d'imposta 2006 e 2007, fondati sulla disponibilità di un'autovettura e di un appartamento con rate di mutuo a carico del contribuente. Il contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, in sintesi, la nullità per mancato contraddittorio endoprocedimentale, l'erronea determinazione del coefficiente di vetustà dell'autovettura, la partecipazione all'acquisto e al mantenimento del veicolo da parte di due amici e il contributo economico dei familiari alle spese dell'immobile. In cassazione articolava due motivi: con il primo lamentava la violazione del principio di contraddittorio anticipato, invocando anche la rilevanza eurounitaria e la Carta dei diritti fondamentali UE; con il secondo denunciava vizi sulla valutazione della prova e sulla non contestazione, sostenendo che le dichiarazioni dei terzi e l'assenza di contestazione dell'Ufficio avrebbero dovuto ritenersi sufficienti a superare la presunzione redditometrica, oltre a censurare il mancato riconoscimento del concorso dei genitori nelle spese dell'immobile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul contraddittorio perché, per gli accertamenti relativi ad anni d'imposta anteriori al 2009, non operava ancora la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010, e per i tributi non armonizzati non esisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale. Ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il secondo motivo nella parte concernente il vizio motivazionale per la preclusione da "doppia conforme" e ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., rilevando la mancanza di specifica indicazione delle allegazioni e della prova dei fatti asseritamente non contestati. Nel merito ha confermato che, in tema di accertamento sintetico, gli indici di capacità contributiva integrano una presunzione legale relativa superabile solo con prova documentale idonea della provenienza non reddituale delle somme o della sopportazione parziale delle spese da parte di terzi; nel caso concreto, le dichiarazioni prodotte e il richiamo ai redditi familiari sono stati giudicati generici e non decisivi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Per gli anni antecedenti all'entrata in vigore della modifica del 2010 non imponeva, per gli accertamenti sintetici, un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato; la prova contraria del contribuente deve essere documentale e idonea a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme o la minore incidenza delle spese.
La disciplina sul contraddittorio negli accertamenti sintetici si applica agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal periodo d'imposta 2009.
Ha convertito il d.l. n. 78/2010, rendendo operativa la nuova disciplina del redditometro per il periodo d'imposta 2009 e successivi.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dal ricorrente a sostegno del contraddittorio anticipato, ma non ritenuto idoneo a superare il principio, affermato dalle Sezioni Unite, per i tributi non armonizzati.
Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario sul piano probatorio, ma il ricorrente deve indicare specificamente dove e come i fatti sarebbero stati allegati e non contestati; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione di merito.
La censura motivazionale è inammissibile in caso di doppia conforme se non si indicano le differenti rationes decidendi dei due gradi di merito.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, è precluso se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio.
Richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla parte ricorrente.
Gli indici di capacità contributiva, come la disponibilità di autoveicoli e immobili, costituiscono presunzione legale relativa della capacità contributiva.
art. 111 Cost.
Richiamato in connessione con il principio di ragionevole durata del processo quale fondamento del principio di non contestazione nel processo civile e tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in dispositivo per il regime del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generale, ma solo quando una norma specifica lo preveda; la sua omissione non determina automaticamente la nullità dell'atto.
- Per gli accertamenti sintetici relativi a periodi d'imposta anteriori alla riforma del 2010, non è applicabile la disciplina del contraddittorio introdotta dal d.l. n. 78/2010.
- L'accertamento sintetico fondato su beni-indice integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: una volta provata la disponibilità del bene, il giudice non può disattendere il valore presuntivo stabilito dalla legge.
- La prova contraria del contribuente deve essere concreta, documentale e riferita alla specifica provenienza non reddituale delle somme impiegate o alla sopportazione, totale o parziale, delle spese da parte di terzi; non bastano allegazioni generiche o meri attestati di terze persone.
- Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma la parte che lo invoca deve indicare in modo autosufficiente gli atti e i passaggi processuali in cui i fatti sarebbero stati dedotti e non contestati; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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