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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23833/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Un comune conveniva in giudizio due istituti di credito che avevano gestito, in periodi diversi, il servizio di tesoreria comunale, deducendo che, nel corso dell’esecuzione delle convenzioni di tesoreria, avevano estinto numerosi mandati di pagamento in violazione delle prescrizioni contrattuali. Sosteneva che tale condotta gli avesse provocato un rilevante danno patrimoniale, quantificato in relazione agli importi di assegni circolari indebitamente rimessi al responsabile del settore finanziario comunale, poi rivelatosi infedele nella formazione dei mandati, e chiedeva la condanna delle banche al risarcimento. In appello, la corte territoriale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto assimilabile a responsabilità erariale del tesoriere/agente contabile. Con il ricorso per cassazione il comune censurava tale statuizione, deducendo che la pretesa riguardava la responsabilità civile contrattuale del tesoriere per inadempimento del rapporto di tesoreria e che, per gli stessi fatti, può coesistere un giudizio civile promosso dall’ente danneggiato e un giudizio contabile davanti alla Corte dei conti, essendo diversi titolo, finalità e petitum sostanziale delle due azioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la domanda proposta dal comune contro gli istituti di credito, nella misura in cui mira all’accertamento dell’inadempimento contrattuale del tesoriere e al risarcimento del danno subito dall’ente, è azione civile autonoma e non resta preclusa dalla parallela responsabilità contabile/erariale. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello che aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rinviato alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    La censura era formalmente proposta come motivo di ricorso per cassazione relativo alla giurisdizione.

  • art. 374 c.p.c.

    La Corte osserva che, alla luce della fattispecie, non sono coinvolte le prerogative delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Il principio di diritto da applicare in rinvio può essere enunciato per relationem alle precedenti massime della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di accoglimento del ricorso non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro per il contributo unificato originariamente dovuto per l’impugnazione.

  • art. 58, comma 2, l. n. 142/1990

    È richiamato per affermare che il tesoriere dell’ente locale è soggetto alla giurisdizione contabile per il conto della gestione e per la responsabilità patrimoniale amministrativa, non per la responsabilità civile.

Massime di principio

  • L’azione di responsabilità per danno erariale e l’azione civile risarcitoria promossa dall’amministrazione davanti al giudice ordinario sono tra loro autonome, anche se fondate sui medesimi fatti materiali, perché perseguono finalità diverse: sanzionatoria e di tutela dell’interesse pubblico la prima, riparatoria e compensativa la seconda.
  • Quando la pubblica amministrazione agisce contro il proprio tesoriere per inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla convenzione di tesoreria, la domanda può appartenere alla giurisdizione ordinaria anche se gli stessi fatti siano stati oggetto di giudizio contabile.
  • La contemporanea pendenza o la definizione di un giudizio contabile non comporta di per sé difetto di giurisdizione del giudice civile sulla domanda risarcitoria dell’ente, poiché l’eventuale interferenza attiene alla proponibilità dell’azione contabile e non al riparto di giurisdizione.
  • Non sussiste violazione del ne bis in idem quando il medesimo fatto materiale sia valutato in sede civile e in sede contabile, essendo differenti i beni giuridici protetti, i soggetti legittimati all’azione e la funzione delle due tutele.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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