Cassazione Civile, Ordinanza n. 23843/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per competenze professionali relative ai lavori di adeguamento dell'impianto di climatizzazione in un immobile di proprietà della società committente. La società si era opposta deducendo di non essere parte del rapporto obbligatorio, sostenendo che l'incarico fosse stato conferito dalla società appaltatrice nell'ambito dei lavori e che la propria iniziativa si fosse limitata alla nomina del professionista quale responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto l'opposizione, ritenendo la società estranea al contratto professionale. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione degli artt. 1325, 2230, 2333, 1362, 1370 e 1372 c.c., sostenendo che la lettera di incarico del 3.12.2009 avesse contenuto negoziale e non fosse un mero atto formale di nomina ex D.Lgs. n. 81 del 2008; ha inoltre richiamato la sequenza delle offerte e l'assenza iniziale delle prestazioni di sicurezza, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato gli atti e trascurato il criterio letterale e la determinazione del compenso per usi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché l'interpretazione del negozio è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva fornito una ricostruzione plausibile e coerente degli atti, valorizzando la sequenza documentale e la distinzione tra: a) il rapporto contrattuale tra società appaltatrice e professionista, da cui emergeva l'obbligazione al pagamento del compenso; b) la lettera di incarico della società committente, che costituiva invece adempimento di un obbligo di legge ex art. 17 D.Lgs. n. 81 del 2008 e non un contratto d'opera con il professionista. La Suprema Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla struttura del contratto, ma la Corte non ha ravvisato violazione dei suoi canoni applicativi, ritenendo che mancasse un effettivo errore ermeneutico
richiamato per qualificare il rapporto come prestazione d'opera intellettuale; la Corte ha escluso che la lettera di incarico della committente integrasse tale contratto con il professionista
la Corte ribadisce che l'interpretazione contrattuale è riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni legali
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato; la doglianza mirava a una diversa lettura degli atti
richiamato dal ricorrente; la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito circa l'estraneità della committente al contratto professionale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la censura è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in realtà si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto interpretativo
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
la nomina del responsabile della sicurezza è stata qualificata come adempimento di un obbligo di legge del committente, non come contratto d'opera
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto negoziale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si limita a contrapporre una diversa lettura del documento senza denunciare una concreta violazione dei canoni ermeneutici.
- Quando una clausola o un documento sono astrattamente suscettibili di più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità lamentare che il giudice di merito abbia scelto una interpretazione diversa da quella prospettata dal ricorrente.
- L'adempimento, da parte del committente, di obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica può integrare un atto dovuto e non equivale di per sé alla conclusione di un contratto d'opera con il professionista nominato.
- Per individuare il soggetto obbligato al pagamento del compenso professionale occorre valorizzare il contenuto complessivo degli atti, la loro sequenza temporale e il rapporto contrattuale effettivamente intercorso, senza attribuire rilevanza decisiva a un atto formale di nomina se esso risulta estraneo all'accordo economico tra le parti.
- La violazione dei canoni di interpretazione del contratto è configurabile solo se il giudice di merito disattende le regole legali di ermeneutica; non basta dedurre una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa lettura letterale del testo.
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