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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23837/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda due ingiunzioni fiscali con cui un comune richiedeva il pagamento dell'ICI per alcuni anni di imposta. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società contribuente, ritenendo che le ingiunzioni fossero state notificate tempestivamente e regolarmente. In cassazione la società ha dedotto tre censure: primo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva affermato la regolarità delle notifiche senza spiegare le ragioni e senza esaminare il rilievo sulla mancata produzione della comunicazione di avvenuto deposito del plico e del tagliando di spedizione; secondo, violazione dell'art. 8 l. n. 890/1982 per mancata prova documentale della notifica; terzo, omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica delle ingiunzioni, che la CTR aveva ritenuto assorbita senza esaminarla.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse meramente apparente, perché apodittica e priva dell'esposizione del percorso logico seguito in ordine alla regolarità delle notifiche. Ha inoltre ravvisato un'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione successiva alla notifica delle ingiunzioni, poiché tale questione era stata specificamente dedotta ma non esaminata, né poteva dirsi assorbita dal solo scrutinio della validità della notifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti sulla valida notifica delle ingiunzioni e sulla prescrizione dei crediti, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il controricorso del comune è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro del ricorso per cassazione utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario impone una motivazione sufficiente a rendere percepibile l'iter logico della decisione; la sua violazione comporta nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciare su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l'omessa pronuncia integra vizio denunciabile in cassazione

  • art. 8, l. 20 novembre 1982, n. 890

    richiamato in relazione alla regolarità e prova della notificazione a mezzo posta, con riferimento alla comunicazione di avvenuto deposito del plico

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il controricorso tardivamente notificato

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; se è solo apparente la sentenza è nulla

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalle parti nel procedimento camerale

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    richiamato per precisare che, dopo la riforma, non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione ma solo la sua apparenza o mancanza nei casi rilevanti

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel contesto della proposta di definizione agevolata

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione, pur esistendo materialmente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sull'iter logico seguito dal giudice.
  • La motivazione apparente ricorre quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche o assertive senza confrontarsi con le specifiche censure delle parti e senza indicare i dati fattuali e giuridici posti a fondamento della decisione.
  • L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice non decide su un'eccezione ritualmente proposta; non è sufficiente un generico richiamo all'assorbimento se la questione è logicamente e temporalmente autonoma rispetto a quella esaminata.
  • La verifica della validità della notifica di un atto impositivo è distinta dall'esame della prescrizione maturata successivamente alla notifica stessa: la seconda questione non può considerarsi assorbita dalla prima se non è stata effettivamente scrutinata.
  • Nel giudizio di cassazione il controricorso tardivamente notificato è inammissibile, e con esso la memoria ad esso collegata.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 4, c.p.c. non coincide con il semplice difetto di sufficienza argomentativa, ma con l'assenza di una motivazione idonea a superare il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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