Cassazione Civile, Ordinanza n. 23835/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, un credito per compensi professionali risultava già stato azionato da un avvocato con domanda di ammissione al passivo presentata anche nell'interesse del figlio, contitolare della stessa pretesa. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l. fall. ritenendo che il giudice delegato avesse già deciso anche sulla quota di credito del figlio e che questi non potesse proporre una seconda domanda di ammissione, ma solo eventualmente impugnare il decreto relativo alla prima istanza. Con il ricorso per cassazione il professionista sosteneva, con tre motivi, che: 1) il tribunale aveva erroneamente assimilato la posizione del singolo associato a quella dello studio associato, mentre i singoli professionisti conservano la titolarità dei rispettivi crediti verso il cliente salvo delega o clausola statutaria; 2) in subordine, il padre aveva agito solo per far valere un credito unitario derivante da un accordo sui compensi con la società poi fallita, e quindi, essendo tale accordo inopponibile alla procedura e il credito del padre stato ammesso in misura ridotta, egli poteva agire autonomamente per la propria quota; 3) in assenza di un valido accordo opponibile al fallimento che prevedesse un compenso unico onnicomprensivo, il tribunale avrebbe violato gli artt. 1 e 23, comma 1, DM 55/2014.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero la ratio decidendi del decreto impugnato, poiché il tribunale non aveva fondato la decisione sulla legittimazione dello studio professionale, ma sul fatto che il credito era contitolare anche del ricorrente e che su quella pretesa era già intervenuta una decisione del giudice delegato a seguito della domanda proposta dal padre anche per suo conto. La Corte ha quindi valorizzato il principio del ne bis in idem e ha osservato che, una volta definita la prima istanza, il contitolare poteva semmai proporre opposizione avverso quel decreto, non già presentare una nuova domanda di ammissione. Il terzo motivo è stato assorbito perché anch'esso estraneo alla ratio della decisione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo; nel caso, l'opposizione è stata rigettata in primo grado e poi il ricorso contro il relativo decreto è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi.
art. 1 DM 55/2014
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'autonoma debenza dei compensi professionali, ma ritenuto estraneo alla ratio della decisione impugnata.
art. 23, comma 1, DM 55/2014
richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione dei compensi professionali; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla motivazione del decreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la concreta ratio decidendi della decisione impugnata, ma attaccano una motivazione diversa o soltanto ipotizzata dal ricorrente.
- In materia di insinuazione al passivo, se un credito contitolare è già stato fatto valere e deciso in sede di verifica, il contitolare non può proporre una seconda domanda di ammissione sul medesimo credito; il rimedio corretto è, semmai, l'opposizione contro il decreto che ha definito la prima istanza.
- Il principio del ne bis in idem impedisce la reiterazione della domanda di ammissione al passivo quando la pretesa creditoria sia già stata esaminata e decisa, anche se il creditore ritenga non adeguatamente considerata la propria quota.
- Le questioni relative alla legittimazione dello studio professionale o del singolo associato sono irrilevanti se la decisione di merito si fonda invece sulla contitolarità del credito e sulla già avvenuta statuizione del giudice delegato.
- Le censure relative alla quantificazione del compenso professionale sono assorbite quando il ricorso è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio della decisione impugnata.
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