Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05771/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo a imposta immobiliare per l'anno 2012, con cui veniva negata l'esenzione/agevolazione per terreni divenuti edificabili, perché l'amministrazione non gli riconosceva la qualifica di coltivatore diretto. La CTP aveva accolto il ricorso valorizzando documentazione e elementi indiziari circa lo svolgimento di attività agricola e il possesso dei requisiti soggettivi. Il Comune aveva appellato e la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo irrilevanti alcuni elementi considerati dal primo giudice, applicabile anche all'IMU il criterio del 50% di tempo e reddito previsto per l'IAP, ostativa la percezione del trattamento pensionistico e congrua la base imponibile determinata dal Comune sulla base di una delibera precedente. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 78-bis d.l. n. 104/2020, per avere la CTR affermato che l'agevolazione per coltivatori diretti e IAP sarebbe preclusa ai pensionati; 2) violazione dell'art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR riconosciuto la prova dei requisiti formali e sostanziali del beneficio; 3) violazione dell'art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, per aver avallato una stima comunale del 2006 per un annualità successiva di sei anni; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., per avere ritenuto incontrovertibile il valore della delibera senza considerare le stime alternative offerte dal contribuente; 5) violazione della normativa sulla motivazione degli atti tributari, per aver reputato congruamente motivato l'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi perché ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata ('rottamazione quater') comunicata dal Comune. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il debitore aderisce alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio e segue la comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia o per estinzione ex lege a seconda della posizione processuale del debitore. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, compensando le spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché l'esito è stata l'estinzione e non il rigetto o l'inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il debitore aderisce a una definizione agevolata del carico tributario con impegno alla rinuncia al giudizio e l'agente della riscossione comunica l'adesione, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere o per rinuncia, secondo la posizione processuale della parte aderente.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso respinto o dichiarato inammissibile.
  • In presenza di definizione agevolata sopravvenuta, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa tributaria e alle censure sulla motivazione o sulla prova, perché l'interesse alla decisione viene meno.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.