Cassazione Civile, Ordinanza n. 05771/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo a imposta immobiliare per l'anno 2012, con cui veniva negata l'esenzione/agevolazione per terreni divenuti edificabili, perché l'amministrazione non gli riconosceva la qualifica di coltivatore diretto. La CTP aveva accolto il ricorso valorizzando documentazione e elementi indiziari circa lo svolgimento di attività agricola e il possesso dei requisiti soggettivi. Il Comune aveva appellato e la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo irrilevanti alcuni elementi considerati dal primo giudice, applicabile anche all'IMU il criterio del 50% di tempo e reddito previsto per l'IAP, ostativa la percezione del trattamento pensionistico e congrua la base imponibile determinata dal Comune sulla base di una delibera precedente. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 78-bis d.l. n. 104/2020, per avere la CTR affermato che l'agevolazione per coltivatori diretti e IAP sarebbe preclusa ai pensionati; 2) violazione dell'art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR riconosciuto la prova dei requisiti formali e sostanziali del beneficio; 3) violazione dell'art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, per aver avallato una stima comunale del 2006 per un annualità successiva di sei anni; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., per avere ritenuto incontrovertibile il valore della delibera senza considerare le stime alternative offerte dal contribuente; 5) violazione della normativa sulla motivazione degli atti tributari, per aver reputato congruamente motivato l'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi perché ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata ('rottamazione quater') comunicata dal Comune. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il debitore aderisce alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio e segue la comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia o per estinzione ex lege a seconda della posizione processuale del debitore. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, compensando le spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché l'esito è stata l'estinzione e non il rigetto o l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011
richiamato dal ricorrente per sostenere la spettanza dell'agevolazione IMU ai coltivatori diretti e agli IAP; la Corte non si pronuncia nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio
richiamato in combinato disposto con la disciplina dell'agevolazione IMU; non esaminato nel merito
invocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla qualifica soggettiva e sulla base imponibile; non esaminato nel merito
art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011
richiamato per censurare la stima dell'area edificabile; non esaminato nel merito
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
richiamato in tema di determinazione del valore dell'area edificabile; non esaminato nel merito
invocato per criticare la valutazione probatoria del giudice di merito; non esaminato nel merito
art. 1, comma 162, l. n. 296/2006
richiamato in tema di motivazione degli atti di accertamento tributario; non esaminato nel merito
richiamato in tema di motivazione dell'atto impositivo; non esaminato nel merito
richiamato sul requisito della motivazione del provvedimento amministrativo; non esaminato nel merito
base processuale della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
richiamato quale disciplina della definizione agevolata con impegno alla rinuncia al giudizio
art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017
norma di richiamo della definizione agevolata applicata nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile perché la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Quando il debitore aderisce a una definizione agevolata del carico tributario con impegno alla rinuncia al giudizio e l'agente della riscossione comunica l'adesione, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere o per rinuncia, secondo la posizione processuale della parte aderente.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso respinto o dichiarato inammissibile.
- In presenza di definizione agevolata sopravvenuta, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa tributaria e alle censure sulla motivazione o sulla prova, perché l'interesse alla decisione viene meno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05628/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05630/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05634/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05636/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05637/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05638/2024 del 04/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →