Cassazione Civile, Ordinanza n. 15519/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sul modello Unico 2016 relativo al periodo d'imposta 2015. L'Ufficio aveva recuperato un credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione perché inesistente, per euro 70.413, con irrogazione della sanzione del 30%. La CTR aveva confermato la legittimità della cartella, rilevando che le compensazioni risultavano effettivamente effettuate dalla società e che non era stata provata la dedotta duplicazione di imposta. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) omessa/erronea considerazione dei pagamenti effettuati con ravvedimento operoso per gli anni 2013 e 2014, che avrebbero dovuto essere riaccreditati in compensazione nel 2015; 2) violazione del principio di autotutela e delle norme sul ravvedimento operoso; 3) violazione delle regole sulle presunzioni e sull'autocompensazione, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto valorizzare gli elementi presuntivi favorevoli alla contribuente; 4) violazione della disciplina sul credito d'imposta e sui limiti di compensazione, lamentando l'erronea applicazione di limiti e preclusioni non pertinenti; 5) erronea valutazione di una sentenza della CTR Campania emessa in altro giudizio tra le stesse parti, che la ricorrente riteneva producibile e rilevante anche se depositata tardivamente. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi dal primo al quarto per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che non attingevano in modo puntuale le rationes decidendi della sentenza impugnata e, quanto al primo motivo sotto il profilo del vizio motivazionale, che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con il decisum: la CTR aveva considerato comunque irrilevante la sentenza prodotta, sia per tardività del deposito sia soprattutto per mancanza di prova del suo passaggio in giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso: i primi quattro per genericità, difetto di specificità e mancata critica delle concrete argomentazioni della CTR; il primo anche perché formulato come vizio di motivazione non più proponibile nella forma dell'illogicità/irragionevolezza; il quinto perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla tardività del documento e, soprattutto, sulla mancata prova del giudicato della precedente decisione richiamata. Conseguentemente la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato della dichiarazione e il conseguente recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; le censure generiche o non confrontate con la sentenza sono inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge richiede la specifica indicazione delle norme asseritamente violate e il raffronto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più censurabile la mera illogicità o irragionevolezza della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Per il vizio di omesso esame di fatti o documenti il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento processuale in cui è stato discusso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, secondo gli oneri di specifica indicazione previsti per il giudizio di legittimità.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario i documenti depositati tardivamente sono inammissibili; la CTR ha richiamato tale regola per escludere la rilevanza del documento prodotto a ridosso dell'udienza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto del ricorso.
art. 2-quater d.l. n. 564/1994
Richiamato dalla ricorrente in tema di autotutela, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ravvedimento operoso, ma senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla compensazione dei crediti d'imposta.
Richiamata dalla ricorrente quale disciplina del credito d'imposta oggetto di recupero.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina del credito d'imposta e della compensazione.
art. 62 della legge n. 289/2002
Richiamato dalla ricorrente quale norma incidente sulla disciplina del credito d'imposta.
art. 4, comma 132, legge n. 350/2003
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo del credito d'imposta.
art. 16 d.l. n. 63/2013 conv. in legge n. 90/2013
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo del credito d'imposta.
art. 1, comma 53, legge n. 244/2007
Richiamato dalla ricorrente in tema di limiti annuali alla compensazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di limiti annuali alla compensazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di preclusione dell'autocompensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo.
art. 48, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità del deposito di un atto fino alla discussione, per analogia con la conciliazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e non le pone in diretto confronto con le norme asseritamente violate.
- Il motivo di ricorso deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche, confuse o che si risolvano in una diversa lettura dei fatti senza confronto con la motivazione del giudice di merito integrano un "non motivo".
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza, illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- In cassazione, il ricorrente che invochi l'omesso esame di un fatto o di un documento deve indicare puntualmente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione in giudizio e la sua decisività.
- Nel processo tributario, la tardiva produzione documentale resta soggetta alle preclusioni di cui all'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, e un documento può comunque essere irrilevante se manca la prova del passaggio in giudicato della decisione richiamata.
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