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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15519/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sul modello Unico 2016 relativo al periodo d'imposta 2015. L'Ufficio aveva recuperato un credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione perché inesistente, per euro 70.413, con irrogazione della sanzione del 30%. La CTR aveva confermato la legittimità della cartella, rilevando che le compensazioni risultavano effettivamente effettuate dalla società e che non era stata provata la dedotta duplicazione di imposta. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) omessa/erronea considerazione dei pagamenti effettuati con ravvedimento operoso per gli anni 2013 e 2014, che avrebbero dovuto essere riaccreditati in compensazione nel 2015; 2) violazione del principio di autotutela e delle norme sul ravvedimento operoso; 3) violazione delle regole sulle presunzioni e sull'autocompensazione, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto valorizzare gli elementi presuntivi favorevoli alla contribuente; 4) violazione della disciplina sul credito d'imposta e sui limiti di compensazione, lamentando l'erronea applicazione di limiti e preclusioni non pertinenti; 5) erronea valutazione di una sentenza della CTR Campania emessa in altro giudizio tra le stesse parti, che la ricorrente riteneva producibile e rilevante anche se depositata tardivamente. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi dal primo al quarto per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che non attingevano in modo puntuale le rationes decidendi della sentenza impugnata e, quanto al primo motivo sotto il profilo del vizio motivazionale, che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con il decisum: la CTR aveva considerato comunque irrilevante la sentenza prodotta, sia per tardività del deposito sia soprattutto per mancanza di prova del suo passaggio in giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso: i primi quattro per genericità, difetto di specificità e mancata critica delle concrete argomentazioni della CTR; il primo anche perché formulato come vizio di motivazione non più proponibile nella forma dell'illogicità/irragionevolezza; il quinto perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla tardività del documento e, soprattutto, sulla mancata prova del giudicato della precedente decisione richiamata. Conseguentemente la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e non le pone in diretto confronto con le norme asseritamente violate.
  • Il motivo di ricorso deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche, confuse o che si risolvano in una diversa lettura dei fatti senza confronto con la motivazione del giudice di merito integrano un "non motivo".
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza, illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • In cassazione, il ricorrente che invochi l'omesso esame di un fatto o di un documento deve indicare puntualmente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione in giudizio e la sua decisività.
  • Nel processo tributario, la tardiva produzione documentale resta soggetta alle preclusioni di cui all'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, e un documento può comunque essere irrilevante se manca la prova del passaggio in giudicato della decisione richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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