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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15512/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società cooperativa agricola aveva impugnato dinanzi al giudice tributario l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per IVA, interessi e sanzioni riferite al 2016, sostenendo di aver appreso casualmente dell’iscrizione a ruolo e deducendo la mancata notifica della cartella e degli atti presupposti. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte di merito aveva accolto l’appello ritenendo non provata la regolare notifica secondo la procedura postale e richiamando la necessità della produzione dell’avviso di ricevimento della CAD. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La Corte, prima ancora di esaminare nel merito le censure, ha rilevato d’ufficio la tardività del controricorso della contribuente e, soprattutto, l’inammissibilità originaria dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per difetto dell’interesse ad agire richiesto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite nel 2022. La contribuente, nel controricorso tardivo, aveva allegato l’esistenza di procedure esecutive in corso, ma tale allegazione non è stata considerata. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il controricorso della contribuente era tardivo perché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. Ha poi affermato che il giudizio di merito era stato instaurato con un’impugnazione dell’estratto di ruolo in assenza della prova dell’interesse ad agire richiesto dalla disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. In applicazione dell’art. 382, comma 3, c.p.c., ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte tributaria regionale e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi, valorizzando il rilievo officioso della questione.

Norme richiamate

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso

    Il controricorso deve essere depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; il deposito tardivo ne comporta l’inutilizzabilità ai fini della trattazione scritta e delle allegazioni difensive.

  • art. 35 D.Lgs. n. 149 del 2022

    La disciplina processuale introdotta dal decreto trova applicazione ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

  • art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, D.Lgs. n. 149 del 2022

    Ha modificato l’art. 370 c.p.c. in materia di termine per il deposito del controricorso.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi specificamente previsti, nei quali l’invalidità della notificazione della cartella genera di per sé un concreto bisogno di tutela giurisdizionale; tale requisito incide sulla stessa pronuncia e va dimostrato anche nei giudizi pendenti.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità la prova dello specifico interesse ad agire può essere fornita mediante deposito documentale nei limiti consentiti dal codice.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassare senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita.

  • art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione annuale IVA.

  • art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione annuale IVA.

  • art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973

    Invocato dalla difesa dell’amministrazione per sostenere la regolarità della notifica effettuata secondo la procedura prevista quando la casella PEC del destinatario non risulti attiva.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo è oggi ammissibile solo quando il contribuente dimostri uno specifico e attuale interesse ad agire nei casi tipizzati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
  • Tale interesse ad agire è una condizione dell’azione di natura dinamica: può mutare per effetto di sopravvenienze normative e va verificato fino al momento della decisione, anche nel giudizio di legittimità.
  • Se l’interesse ad agire non risulta dagli atti ritualmente valutabili, la Corte può rilevarne d’ufficio la mancanza e cassare senza rinvio la decisione di merito, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.
  • La tardività del controricorso impedisce di valorizzare allegazioni difensive nuove, anche quando riguardino il presunto attuale interesse a resistere o l’esistenza di procedure esecutive pendenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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