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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15511/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2005, per l'importo di euro 252.961,00, richiesto da un ente autonomo regionale mediante istanza presentata il 26 febbraio 2013. L'Ufficio aveva rigettato la domanda perché l'ente non aveva presentato il modello VR e, inoltre, perché riteneva maturata la decadenza ex art. 21 D.Lgs. 546/1992, essendo decorso il termine biennale. In appello l'ente aveva sostenuto che la dichiarazione IVA dovesse comunque valere come richiesta di rimborso del credito. La Corte tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio valorizzando una rettifica del credito IVA operata dall'Agenzia negli anni successivi, che avrebbe escluso il credito 2005 e incluso il maggior credito 2004, e richiamando un precedente giudicato su un diverso anno d'imposta (2002). In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, per violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992; 2) omessa pronuncia sulla decadenza ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 e sul fatto che il credito sarebbe stato già utilizzato in compensazione tramite modelli F24, con possibile indebito arricchimento; 3) violazione dell'art. 7 TUIR e dell'art. 2909 c.c., contestando la rilevanza del precedente giudicato relativo al 2002 e sostenendo che il giudicato esterno, per imposte periodiche, riguarda solo elementi costitutivi tendenzialmente permanenti, non fatti variabili da periodo a periodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha rilevato che la sentenza impugnata non spiegava adeguatamente il percorso logico-giuridico seguito: da un lato, aveva ignorato la questione specifica del credito IVA 2005 e si era concentrata su un diverso credito IVA 2004; dall'altro, aveva fatto un generico rinvio a un precedente relativo all'anno d'imposta 2002, senza riprodurlo, riassumerlo né chiarirne la pertinenza rispetto al credito IVA 2005. Per questo la motivazione non raggiungeva lo standard costituzionale minimo e la sentenza era nulla per motivazione apparente. I secondi e terzi motivi sono stati assorbiti. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 21 D.Lgs. 546/1992

    È richiamato come norma sulla decadenza per la domanda di rimborso; il motivo di ricorso lo assume non esaminato dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente deduce omessa pronuncia su una questione decisiva, in particolare sulla decadenza e sull'uso in compensazione del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene indicato come parametro del vizio di violazione di legge prospettato nei motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene indicato come parametro del vizio processuale di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.

  • art. 7 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È evocato nel terzo motivo, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo resta assorbito.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per contestare la rilevanza del giudicato esterno; la Corte non decide sul punto per assorbimento.

  • art. 35 D.Lgs. n. 149 del 2022

    È utilizzato per individuare la disciplina temporale applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1 gennaio 2023.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    come modificato dall'art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, D.Lgs. n. 149 del 2022

    Il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; nel caso concreto il deposito tardivo ha comportato l'inammissibilità delle difese svolte con controricorso e memoria.

  • art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, D.Lgs. n. 149 del 2022

    È richiamato come norma modificativa dell'art. 370 c.p.c.

  • art. 51 e seguenti del D.P.R. 633/72

    Sono evocati dalla sentenza di merito per affermare che sulla dichiarazione 2004 l'Ufficio non aveva contestato alcuna risultanza.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la sentenza è nulla per motivazione apparente quando non consente di comprendere quali fatti siano stati ritenuti decisivi e quale sia stato il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il giudice di merito deve esaminare il credito oggetto della domanda nella sua specificità: il richiamo a dati di annualità diverse o a crediti diversi non può sostituire la motivazione sulla pretesa dedotta in giudizio.
  • Il rinvio a un precedente giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta è idoneo solo se il giudice spiega perché quel precedente sia realmente pertinente alla questione decisa; in mancanza, il richiamo resta meramente assertivo e non motivante.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione determina la cassazione della sentenza, restano assorbiti i motivi ulteriori che investono questioni logicamente dipendenti o comunque non più decisive per la decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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