Cassazione Civile, Ordinanza n. 15515/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (risparmiatore)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di due buoni postali fruttiferi cointestati, emessi con clausola di "pari facoltà di rimborso" a favore di due soggetti. Dopo la morte di una cointestataria, la società emittente aveva subordinato il pagamento alla presentazione di una quietanza congiunta della cointestataria superstite e degli eredi della defunta, sostenendo che il decesso dell'altra cointestataria avesse fatto venir meno la possibilità di rimborso disgiunto e avesse determinato il trasferimento dei diritti nella sfera degli aventi causa. La cointestataria superstite aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il rimborso della somma portata dai titoli; l'emittente aveva proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sui buoni postali e sulla disciplina successoria, sostenendo che la clausola di pari facoltà di rimborso non sopravvive alla morte del cointestatario e che si applicherebbe la quietanza degli aventi diritto; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla solidarietà passiva, sostenendo che la morte del debitore in solido comporterebbe divisione del debito tra coeredi e cessazione della solidarietà, con conseguente inefficacia della clausola in sede successoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato perché, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma senza necessità della quietanza congiunta degli eredi dell'altro cointestatario; non si applica per analogia la disciplina dei libretti di risparmio, perché i buoni circolano "a vista". Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava per la prima volta in cassazione una questione non trattata nei gradi di merito; inoltre il motivo è stato ritenuto non autosufficiente, perché la ricorrente non ha indicato in quale atto precedente avesse sollevato la questione. Nel dispositivo la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 178 d.P.R. n. 156/1973
richiamato come norma invocata dalla ricorrente; la Corte, seguendo l'orientamento consolidato, ha escluso che la sua disciplina conduca a imporre la quietanza congiunta nel caso di buoni postali cointestati con pari facoltà di rimborso.
art. 187 d.P.R. n. 256/1989
ritenuto non applicabile ai buoni postali fruttiferi cointestati con pari facoltà di rimborso, perché detta norma riguarda i libretti di risparmio e non è estensibile in via analogica ai buoni, che circolano a vista.
art. 208 d.P.R. n. 256/1989
richiamato come base della decisione di merito, ma la Corte di cassazione ha confermato che, per i buoni postali fruttiferi, il cointestatario superstite può chiedere il rimborso senza quietanza congiunta degli aventi diritto.
art. 48, comma 3, d.lgs. n. 346/1990
norma invocata nel primo motivo dalla ricorrente; la Corte ha respinto la tesi che da essa derivi la necessità del concorso degli eredi del cointestatario deceduto ai fini del rimborso del buono.
art. 1295 c.c.
richiamato nel secondo motivo per sostenere la divisione del debito tra coeredi alla morte del debitore solidale; la questione è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.
art. 1319 c.c.
richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 1295 c.c.; la Corte non ne ha esaminato il merito per la novità della questione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di "pari facoltà di rimborso", il cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma anche dopo la morte dell'altro cointestatario, senza necessità della quietanza congiunta degli eredi di quest'ultimo.
- La disciplina dei libretti di risparmio che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto non è applicabile in via analogica ai buoni postali fruttiferi, perché questi ultimi hanno un diverso regime di circolazione e sono rimborsabili a vista.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nei gradi di merito e non rilevabili d'ufficio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce una questione nuova deve indicare specificamente in quale atto del giudizio precedente l'abbia già prospettata, consentendo il controllo ex actis della Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15511/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15512/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15514/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15517/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15519/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15520/2024 del 04/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →