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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15514/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di una serie di buoni postali fruttiferi. Il sottoscrittore aveva chiesto il pagamento sulla base dei tassi di interesse indicati sui titoli, mentre la società aveva opposto l’applicazione dei tassi ridotti previsti da un decreto ministeriale sopravvenuto, rifiutando il rimborso integrale e richiedendo una dichiarazione di "conferma e benestare". Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo un importo inferiore. In appello la società ha riproposto le eccezioni di difetto di giurisdizione, difetto di legittimazione attiva e passiva, e nel merito ha sostenuto che il tasso corretto era quello dei decreti ministeriali, non quello stampato sui buoni; il sottoscrittore ha proposto appello incidentale contro l’applicazione del d.m. 13 giugno 1986. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, anche alla luce di Cass. S.U. n. 3963/2019, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; 2) violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., per asseriti doveri informativi di Poste Italiane al momento del collocamento e dopo il d.m. 13 giugno 1986, con conseguente diritto al risarcimento del danno; 3) violazione dell’art. 5 l. n. 2248/1865 all. E, per chiedere la disapplicazione del d.m. 13 giugno 1986.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure perché la disciplina dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, come novellata, consentiva la variazione anche in peius del tasso di interesse tramite decreto ministeriale; tale disciplina ha natura cogente e si inserisce automaticamente nel regolamento negoziale ex art. 1339 c.c., prevalendo sulle condizioni stampate sul titolo. Ha inoltre ribadito che la variazione è efficacemente resa conoscibile con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre la messa a disposizione della tabella integrativa non integra un autonomo obbligo informativo il cui mancato adempimento impedisca l’efficacia della variazione. È stata esclusa anche la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione è stata ritenuta non controversa alla luce della giurisprudenza consolidata e del criterio dell’acte clair. Infine, la doglianza sulla disapplicazione del d.m. è stata respinta perché si tratta di atto generale, non soggetto all’obbligo di motivazione introdotto solo successivamente, e comunque non ricorrevano i presupposti per la disapplicazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    La norma, come novellata, consente la variazione del tasso di interesse dei buoni postali anche in peius mediante decreto ministeriale, con efficacia cogente e sostitutiva delle pattuizioni apposte sul titolo.

  • art. 1 d.l. n. 460/1974 convertito in L. n. 588/1974

    La novella ha reso possibile la modifica dei rendimenti dei buoni postali anche sfavorevole al sottoscrittore.

  • art. 1339 c.c.

    Le previsioni legislative e regolamentari sul tasso si inseriscono automaticamente nel contenuto del rapporto, prevalendo sulle clausole difformi riportate sui buoni.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere doveri di correttezza e informazione, ma la Corte esclude che dalla norma discenda un obbligo informativo idoneo a neutralizzare la variazione del tasso.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per fondare una responsabilità precontrattuale/informativa, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere doveri di buona fede nell’esecuzione, ma la Corte nega che esso imponga l’obbligo informativo preteso.

  • art. 5 L. n. 2248/1865 all. E

    La disapplicazione dell’atto amministrativo è esclusa quando l’atto generale non è immediatamente lesivo nei termini dedotti oppure non ricorrono i presupposti per la sua disapplicazione.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione è manifestamente infondata o l’interpretazione del diritto unionale è chiara alla luce del quadro giurisprudenziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso respinto, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei buoni postali fruttiferi, quando una fonte primaria abilita la modifica del rendimento tramite decreto ministeriale, il decreto integra automaticamente il contenuto del rapporto e prevale sulle condizioni difformi stampate sul titolo.
  • La comunicazione della variazione del tasso ai fini dell’efficacia verso il risparmiatore può essere validamente assolta mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; la tabella integrativa ha funzione meramente ricognitiva e di controllo, non costitutiva dell’efficacia della modifica.
  • Non è configurabile un autonomo obbligo informativo la cui violazione impedisca l’applicazione del nuovo tasso, se la disciplina speciale assegna rilevanza alla pubblicazione ufficiale e non all’informativa individuale.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è automatico: il giudice di ultima istanza può negarlo quando la questione sia già risolta o non presenti un dubbio ragionevole di interpretazione alla luce dell’acte clair.
  • La disapplicazione dell’atto amministrativo richiede che l’atto sia rilevante e lesivo nei termini dedotti; non può essere usata per sovvertire la disciplina speciale che ha validamente modificato il contenuto del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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