Cassazione Civile, Ordinanza n. 15520/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare aperta nel 2010 e chiusa nel 2021, nella quale il ricorrente aveva insinuato al passivo un credito di euro 13.000. La Corte d'appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001, aveva confermato in parte la liquidazione dell'indennizzo, escludendo la decurtazione prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 89/2001, ma mantenendo importi ritenuti troppo bassi dalla parte privata e regolando le spese con compensazione parziale. Il ricorrente principale denuncia: 1) violazione degli artt. 2 e 2-bis l. 89/2001 e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione ritenuta apparente o insufficiente nella determinazione dell'indennizzo, perché la Corte d'appello avrebbe considerato solo il modesto scostamento dalla durata ragionevole e il valore del credito, senza valutare la durata effettiva della procedura, le ragioni del ritardo e le condizioni personali del creditore; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 2233 c.c., dell'art. 4 e del d.m. 55/2014, oltre a vizi motivazionali, per la liquidazione delle spese di lite in misura asseritamente inferiore ai parametri minimi, per il mancato adeguamento alla nota spese e per la compensazione parziale delle spese. Il Ministero, con ricorso incidentale, sostiene invece che il credito insinuato e l'assenza di attivo fallimentare avrebbero reso sin da subito evidente l'impossibilità di soddisfacimento, con conseguente esclusione del danno da irragionevole durata e dell'indennizzo; contesta anche il difetto di motivazione del decreto impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale del Ministero, ritenendo infondata la tesi secondo cui l'improbabilità o impossibilità di soddisfacimento del credito insinuato al passivo escluderebbe di per sé il diritto all'equa riparazione. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale nei limiti relativi alla liquidazione delle spese: ha ritenuto illegittima la liquidazione complessiva delle spese in misura inferiore ai minimi tabellari senza adeguata motivazione, ha precisato che nell'opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 le spese vanno regolate unitariamente per l'intero procedimento, e ha censurato la compensazione parziale fondata su un'erronea valutazione di soccombenza su un profilo che, una volta revocato il decreto monocratico, doveva considerarsi assorbito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter l. 89/2001
L'opposizione avverso il decreto sul riconoscimento dell'equa riparazione costituisce la seconda fase di un procedimento unitario a contraddittorio pieno; le spese vanno liquidate complessivamente in relazione all'intero procedimento.
art. 2 l. 89/2001
È la norma che fonda il diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata del processo.
art. 2-bis l. 89/2001
Fissa i criteri di liquidazione dell'indennizzo, con parametri minimi e massimi per anno o frazione di anno eccedente la durata ragionevole e con criteri di determinazione legati all'esito del processo, al comportamento del giudice e delle parti, alla natura degli interessi e al valore/rilevanza della causa, anche in relazione alle condizioni personali della parte.
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), l. 89/2001
Non consente di negare l'indennizzo al creditore ammesso al passivo solo perché la sua pretesa sia divenuta improbabile o insoddisfatta per incapienza dell'attivo, se non ricorrono circostanze concrete che escludano positivamente il danno.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il decreto deve contenere una motivazione esistente e intelligibile; tuttavia, nel procedimento Pinto è sufficiente anche una motivazione sintetica, purché indichi i criteri seguiti.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure di legittimità vengono esaminate nei limiti dei vizi denunciabili in cassazione, non potendo essere introdotte nuove valutazioni di merito.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione deve essere coerente con l'esito complessivo del procedimento.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese non può essere utilizzata per valorizzare come soccombenza un motivo che, per effetto della cassazione del decreto monocratico e della liquidazione unitaria, deve ritenersi assorbito.
art. 2233 c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro di adeguatezza del compenso professionale, ma la Corte ribadisce che, per la fase monitoria del procedimento Pinto, la liquidazione segue i parametri tabellari del d.m. 55/2014.
art. 4 d.m. 55/2014
Le riduzioni percentuali rispetto ai parametri richiedono che sia dato conto del criterio seguito nella liquidazione; il giudice non può scendere sotto i minimi senza motivazione.
tabella 8 d.m. 55/2014
Per la fase dinanzi al consigliere designato nel procedimento Pinto può essere utilizzata, in via orientativa, la tabella sui procedimenti monitori.
tabella 12 d.m. 55/2014
Costituisce il riferimento per la liquidazione complessiva delle spese dell'opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001, considerata come procedimento unitario nelle sue due fasi.
art. 2056 c.c.
È il parametro richiamato dall'art. 2-bis l. 89/2001 per la determinazione dell'indennizzo, in quanto applica i criteri di liquidazione del danno risarcibile.
art. 111 Cost.
Richiamato dal Ministero a fondamento della censura di nullità per difetto di motivazione del decreto impugnato.
art. 118 n. 4
Richiamato dal Ministero a sostegno della censura di motivazione del provvedimento impugnato; dal testo non emerge una specifica elaborazione autonoma della norma.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il decreto può essere motivato sinteticamente, ma deve comunque indicare i criteri concreti seguiti nella liquidazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2-bis l. 89/2001.
- La posizione del creditore ammesso al passivo fallimentare non è assimilabile a quella di chi formuli pretese originariamente o sopravvenutamente infondate: l'incapienza dell'attivo o la scarsa probabilità di soddisfacimento non escludono automaticamente il danno da irragionevole durata.
- La mancanza di un esplicito richiamo alle condizioni personali della parte non integra vizio di motivazione se dagli atti non risulta che tali condizioni siano state specificamente allegate e poste a base della domanda di liquidazione.
- Nell'opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 le spese vanno regolate unitariamente con riferimento all'intero procedimento, comprendendo fase monitoria e fase di opposizione.
- La liquidazione delle spese non può essere effettuata sotto i minimi tabellari senza una motivazione che dia conto dei criteri di riduzione applicati e del percorso logico seguito.
- Quando il decreto monocratico viene revocato in sede di opposizione, i motivi di opposizione che avrebbero inciso solo sulla regolazione delle spese della fase precedente non possono essere valorizzati come autonoma soccombenza ai fini della compensazione delle spese.
- La tabella 8 del d.m. 55/2014 è utilizzabile per la fase sommaria del procedimento Pinto; la tabella 12 è il riferimento per la liquidazione complessiva delle spese dell'intero giudizio.
- Il giudice non può negare l'equa riparazione al creditore insinuato al passivo facendo leva in modo astratto sulla modesta entità dell'attivo o sull'assenza di aspettative di soddisfacimento, occorrendo invece circostanze specifiche che escludano positivamente il danno non patrimoniale.
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