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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15517/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasceva in una divisione ereditaria tra la vedova del defunto e i suoi figli, con coinvolgimento anche della moglie di uno dei figli per il bene acquistato in comunione legale. La ricorrente chiedeva l'apertura della successione e la divisione con previa collazione di donazioni effettuate in vita dal de cuius, in particolare di un immobile sito in Solofra che era stato assegnato a una cooperativa edilizia e poi attribuito al figlio. Sosteneva che il padre avesse avuto la disponibilità dell'alloggio sin dal 1985, che la cooperativa lo avesse assegnato nel 1992 e che il recesso del padre dalla cooperativa, con subentro del figlio, dimostrasse una donazione indiretta dell'immobile o comunque il pagamento da parte del de cuius di tutti gli oneri necessari per il trasferimento. Il tribunale aveva riconosciuto solo una minima somma in collazione, rigettando il resto. In appello la ricorrente insisteva sulla donazione indiretta e sull'irrilevanza della data formale di annotazione del subentro nel libro soci. Con il ricorso per cassazione deduceva tre censure: 1) erronea esclusione della prova dei pagamenti e dei rimborsi connessi all'acquisto del bene e quindi della donazione indiretta; 2) erronea interpretazione dell'atto di recesso e della data del subentro del figlio nella qualità di socio; 3) erroneo rilievo dell'assenza di richiesta di esibizione documentale alla cooperativa e conseguente mancata ammissione delle prove testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza impugnata aveva correttamente escluso la collazione dell'immobile, non per un problema di coincidenza temporale tra cessione della quota e assegnazione del bene, ma per difetto di prova che il de cuius avesse effettivamente sostenuto tutti gli oneri necessari per il trasferimento definitivo dell'immobile, requisito indispensabile per configurare la donazione indiretta. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva dimostrato che il recesso del socio fosse disciplinato da specifiche clausole statutarie, mentre in generale il recesso nelle cooperative è un negozio unilaterale e l'eventuale approvazione dell'organo sociale opera come condizione di efficacia, non come accettazione contrattuale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza mirava a contestare un errore percettivo del giudice di merito sulla mancata richiesta di esibizione, errore deducibile, se del caso, soltanto con revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 746 c.c.

    La donazione indiretta immobiliare realizzata mediante cessione gratuita della quota cooperativa è soggetta a collazione alla morte del donante, se ne risultano provati i presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'esistenza della donazione indiretta grava su chi invoca gli effetti della liberalità, e nel caso di specie sulla coerede che chiedeva la collazione.

  • artt. 2518 e 2526 c.c.

    Nel regime previgente, il recesso convenzionale nella cooperativa può essere disciplinato dall'atto costitutivo con limiti o condizioni; l'eventuale autorizzazione dell'organo sociale è condizione di efficacia ma non trasforma il recesso in un contratto.

  • art. 2525, comma 2, c.c.

    L'annotazione nel libro soci non è elemento costitutivo della qualità di socio, che nasce con la delibera di ammissione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore del giudice che ritenga non prodotta o non richiesta una prova/documentazione può essere fatto valere, se ne ricorrono i presupposti, con revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato.

Massime di principio

  • Chi allega una donazione indiretta ai fini della collazione deve provare non solo l'esistenza del collegamento causale tra l'operazione negoziale e l'arricchimento del beneficiario, ma anche che il de cuius abbia sostenuto effettivamente gli esborsi necessari per il trasferimento del bene.
  • Nelle cooperative edilizie, il recesso del socio resta un negozio unilaterale anche se lo statuto prevede condizioni o autorizzazioni; tali condizioni incidono sull'efficacia del recesso, ma non lo trasformano in un accordo bilaterale.
  • La qualità di socio si acquista con la delibera di ammissione e non con la sola annotazione nel libro soci; in mancanza di prova sulla data della delibera, non può desumersi automaticamente che il subentro coincida con la data di iscrizione.
  • L'errore del giudice di merito che affermi la mancata produzione o la mancata richiesta di un mezzo istruttorio integra, se del caso, un errore revocatorio e non un vizio deducibile in cassazione.
  • In sede di legittimità non è censurabile il mero dissenso sulla valutazione del fatto quando la decisione di merito si fonda sull'accertamento della mancanza di prova di un presupposto costitutivo della pretesa

Come è indicizzato

MaterieCollazioneRecesso del socioProveImpugnazioni
RamiSuccessioniSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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