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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03543/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU per l’anno 2013 relativi a un immobile in comproprietà indivisa, che i contribuenti assumevano occupato abusivamente da terzi e non liberabile nonostante le iniziative intraprese per ottenerne lo sgombero. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto, ma in appello il comune aveva ottenuto la riforma della decisione e la conferma della debenza dell’imposta. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011, sostenendo che l’IMU non fosse dovuta in presenza di occupazione abusiva dell’immobile, essendosi essi attivati giudizialmente e penalmente per recuperare la disponibilità del bene; con il secondo hanno denunciato violazione delle norme sul possesso e sulla disciplina IMU, lamentando che la Corte territoriale avesse negato il venir meno del presupposto impositivo per difetto di possesso effettivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse conforme ai principi affermati dalla Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011, nella parte in cui non escludeva l’IMU per gli immobili occupati abusivamente e inutilizzabili/indisponibili, a condizione che il proprietario avesse presentato denuncia o avviato l’azione penale. La Corte di cassazione ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la decisione sull’eccezione relativa all’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011

    Nel testo applicabile ratione temporis, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l’esenzione IMU per immobili occupati abusivamente, inutilizzabili e indisponibili, con denuncia o azione penale tempestivamente attivata.

  • art. 3 Cost.

    La mancata esenzione è stata ritenuta irragionevole rispetto alla capacità contributiva del proprietario spogliato del possesso del bene.

  • art. 53 Cost.

    Il prelievo IMU è stato ritenuto incompatibile con il principio di capacità contributiva quando il bene sia abusivamente occupato e il proprietario non ne abbia disponibilità.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato nell’ordinanza interlocutoria come parametro di costituzionalità della disciplina IMU sull’immobile occupato abusivamente.

  • art. 321 c.p.p.

    È citato come esempio del sequestro preventivo dell’immobile, rimasto ineseguito per ragioni di ordine pubblico.

  • art. 614, secondo comma, c.p.

    Richiamato dalla decisione della Corte costituzionale come reato in relazione al quale la denuncia può giustificare l’esclusione dell’IMU.

  • art. 633 c.p.

    Richiamato dalla decisione della Corte costituzionale come reato in relazione al quale la denuncia può giustificare l’esclusione dell’IMU.

  • art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953

    commi trentasettesimo e trentottesimo

    Richiamato in via analogica come disciplina che fa venir meno l’obbligo tributario in caso di perdita del possesso per fatto di terzo o forza maggiore.

  • legge 28 febbraio 1983, n. 53

    È la legge di conversione del d.l. n. 953/1982, richiamata per la disciplina della tassa automobilistica.

  • art. 1, comma 81, L. 197/2022

    È richiamato come modello legislativo cui la disciplina IMU deve conformarsi per gli immobili occupati abusivamente.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, volto a sostenere il difetto di possesso effettivo degli immobili da parte dei ricorrenti.

  • art. 9, comma 2, D.Lgs. 23/2011

    Richiamato nel secondo motivo in combinazione con le norme sulla disciplina IMU e sul possesso.

  • art. 13, comma 2, D.L. 201/2011

    Richiamato nel secondo motivo in combinazione con le norme sulla disciplina IMU e sul possesso.

  • art. 1, comma 639, L. 147/2013

    Richiamato nel secondo motivo in combinazione con le norme sulla disciplina IMU e sul possesso.

  • art. 1, commi 740 e 743, L. 160/2019

    Richiamato nel secondo motivo in combinazione con le norme sulla disciplina IMU e sul possesso.

Massime di principio

  • In materia di IMU, il presupposto impositivo non sussiste quando il proprietario sia stato spogliato della disponibilità e dell’utilizzabilità dell’immobile per occupazione abusiva da parte di terzi, purché abbia tempestivamente denunciato l’accaduto o abbia iniziato l’azione penale pertinente.
  • Il principio di capacità contributiva impedisce di assoggettare a imposta un bene che, per effetto di un’occupazione abusiva non rimossa nonostante la diligente attivazione del proprietario, non costituisca più un indice concreto di ricchezza.
  • Quando una sentenza di merito affermi la debenza dell’imposta nonostante l’occupazione abusiva, il giudice di legittimità deve verificare la conformità della decisione ai principi costituzionali e, se necessario, cassarla con rinvio per l’accertamento in fatto delle condizioni richieste dall’esenzione.
  • Ai fini dell’esclusione dell’imposta, non basta allegare l’occupazione abusiva: occorre accertare che il proprietario abbia posto in essere tutte le misure necessarie per ottenere la liberazione dell’immobile e che l’indisponibilità non sia dipesa da inerzia del medesimo.

Come è indicizzato

MaterieContezioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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