Cassazione Civile, Ordinanza n. 03471/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRAP presentata per l’anno d’imposta 2010 da una società operante nel trasporto pubblico locale, che chiedeva la restituzione della maggiore imposta versata per non avere applicato le deduzioni del c.d. cuneo fiscale previste dall’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997. L’Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso ritenendo che l’impresa operasse in regime di concessione e di tariffa. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Cassazione, con ordinanza n. 26027/2023, aveva accolto il ricorso della contribuente, interpretando il concetto di tariffa in senso non coincidente con il semplice prezzo del biglietto, ma come tariffa remunerativa, richiamando anche un precedente provvedimento della stessa Corte ritenuto giudicato esterno. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che l’ordinanza revocanda avesse erroneamente indicato la parte processuale, la società che aveva presentato l’istanza di rimborso, l’importo richiesto e, soprattutto, avesse indebitamente esteso il giudicato esterno derivante da un’altra ordinanza relativa a soggetti e rapporto d’imposta diversi. La società resistente ha contrastato l’istanza con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le doglianze dell’Agenzia non integrassero un errore revocatorio, ma al più errori materiali nelle indicazioni nominali e documentali, emendabili con la correzione di errore materiale; quanto alla pretesa erronea estensione del giudicato esterno, ha qualificato la censura come errore di giudizio e di interpretazione giuridica, quindi non deducibile con revocazione. Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446 del 1997
Le deduzioni IRAP relative al cuneo fiscale non spettano, secondo l’impostazione dell’Amministrazione e del giudizio revocatorio, alle imprese operanti in regime di concessione e tariffa; la Corte non riesamina nel merito tale profilo perché il ricorso per revocazione è inammissibile.
art. 391-bis c.p.c.
Il ricorso per revocazione delle sentenze/ordinanze della Cassazione è esperibile solo nei limiti dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., non per errori di diritto o di giudizio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, risultante in modo immediato e incontestabile dagli atti, e non può coincidere con una valutazione giuridica o con l’interpretazione del quadro processuale.
art. 287 c.p.c.
La correzione di errore materiale riguarda sviste o difetti di rappresentazione grafica del provvedimento e presuppone la correttezza sostanziale della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica l’ulteriore contributo unificato quando soccombente è una parte ammessa alla prenotazione a debito in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
artt. 287 ss. c.p.c.
La correzione dell’errore materiale è uno strumento distinto dalla revocazione, funzionale a eliminare mere sviste che non incidono sul contenuto sostanziale della decisione.
artt. 391-bis e 395 c.p.c.
Il rimedio revocatorio davanti alla Cassazione non può essere utilizzato per contestare errori di diritto, violazioni di legge, falsa applicazione di norme o valutazioni interpretative degli atti.
Massime di principio
- L’errore revocatorio della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione richiede una svista di fatto immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e non controversa; resta escluso quando la censura investe l’interpretazione giuridica dei fatti, delle norme o del giudicato.
- La presenza di dati nominali o numerici errati nel provvedimento non integra necessariamente errore di fatto revocatorio: se la decisione sostanziale è corretta e l’errore riguarda solo la sua rappresentazione materiale, il rimedio è la correzione dell’errore materiale.
- La dedotta erronea estensione di un giudicato esterno non configura, di regola, errore revocatorio quando richiede una valutazione dell’identità delle parti, del rapporto controverso o della portata giuridica del precedente, trattandosi di questione di giudizio e non di mera percezione fattuale.
- Il rimedio della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non è convertibile in un mezzo per ottenere un nuovo esame del merito o una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
- L’errore materiale colpisce la manifestazione grafica del comando giudiziale; l’errore di fatto revocatorio incide invece sulla formazione del giudizio, ma solo se la falsa percezione del fatto è decisiva e non frutto di valutazione.
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