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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34771/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento per IRPEF, addizionale comunale e regionale e IVA relative all'anno 2011, fondata su una cartella che il contribuente assumeva non validamente notificata. In primo grado il ricorso era stato accolto per illegittimità della notifica della cartella; in appello le due Agenzie avevano proposto distinti gravami, riuniti poi dalla CGT di secondo grado, che li aveva accolti. Il contribuente ha quindi ricorso per cassazione con sette motivi: 1) ha contestato la declaratoria di ammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione, deducendo nullità della notifica dell'appello per mancato deposito del file .eml e per mancata notifica anche all'Agenzia delle entrate; 2) ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione per inesistenza/nullità della notifica della cartella presupposta, sostenendo che per un soggetto titolare di partita IVA la notifica dovesse avvenire esclusivamente via PEC e che la notifica a mani non fosse sanabile; 3) ha invocato la decadenza della riscossione per decorso del termine di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973; 4) ha lamentato la nullità della cartella e del ruolo per asserita mancanza di sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di delegato; 5) e 6) ha censurato l'intimazione per difetto di motivazione e per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi; 7) ha infine contestato la regolazione delle spese, sostenendo la sussistenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni per compensarle.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'appello delle due Agenzie aveva contenuto identico ed era stato correttamente trattato come unico nel giudizio riunito; inoltre la violazione delle forme digitali della notifica dell'appello integra nullità sanabile ex art. 156, comma 3, c.p.c., e non inesistenza, e il contribuente non aveva allegato alcun concreto pregiudizio difensivo. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo perché la notifica della cartella, pur eseguita a mani invece che via PEC, era comunque nulla e sanata dal raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente dimostrato di conoscerla mediante pagamenti parziali; da tale conoscenza derivava anche l'onere di impugnarla tempestivamente, con conseguente consolidamento degli effetti e preclusione di far valere vizi della cartella con l'impugnazione dell'intimazione, oltre all'insussistenza della decadenza. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché diretto contro il ruolo nonostante la cartella fosse già nota al contribuente, e comunque infondato poiché l'omessa sottoscrizione del ruolo non comporta nullità in difetto di sanzione espressa, gravando sul contribuente un onere probatorio specifico. Ha dichiarato inammissibili i motivi quinto e sesto per difetto di autosufficienza e, comunque, li ha ritenuti infondati perché l'intimazione richiama sufficientemente la cartella presupposta e gli interessi sono determinabili ex lege. Ha respinto anche il settimo motivo sulle spese, ritenendo insindacabile in cassazione la scelta discrezionale di non compensarle; ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. in ragione della conferma della proposta di definizione anticipata.

Norme richiamate

  • art. 3-bis l. n. 53 del 1994

    La violazione delle forme digitali della notificazione via PEC non determina inesistenza dell'atto ma nullità sanabile, se manca un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 9 l. n. 53 del 1994

    Le irregolarità nel deposito telematico delle ricevute di notificazione via PEC integrano nullità e non inesistenza.

  • art. 11 l. n. 53 del 1994

    Richiamato tra le norme sulle notifiche telematiche, senza autonoma statuizione specifica.

  • art. 19-bis specifiche tecniche PCT 16 aprile 2014

    La mancata produzione del file .eml/.msg in luogo del pdf è irregolarità sanabile, non inesistenza.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per contestare l'appello, ma la Corte ritiene infondata la censura alla luce dell'identità degli appelli e della riunione dei giudizi.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    La notificazione della cartella prevista in via esclusiva a mezzo PEC, per imprese individuali e professionisti, se eseguita con modalità tradizionali è nulla ma sanabile se l'atto è comunque conosciuto.

  • art. 38 d.l. n. 78 del 2010

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligatorietà della notifica telematica.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità della notifica.

  • art. 111 Cost.

    Le forme processuali sono strumentali al giusto processo e al contraddittorio effettivo.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il motivo di decadenza è respinto perché la cartella era già conosciuta e non validamente impugnata nei termini.

  • art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    L'omessa sottoscrizione del ruolo non comporta, di per sé, invalidità; opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana e il contribuente deve provare specificamente il vizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sul tema del ruolo e dell'onere probatorio, ma senza accoglimento.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente in tema probatorio, ma la Corte ribadisce la necessità di allegazioni specifiche a carico del contribuente.

  • art. 21 septies l. n. 241 del 1990

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'inesistenza/nullità del ruolo, senza accoglimento.

  • art. 21 octies l. n. 241 del 1990

    I vizi del ruolo sono irrilevanti in mancanza di discrezionalità amministrativa e di sanzione espressa.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di sottoscrizione degli atti impositivi, ma non decisivo nel caso.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dal ricorrente in tema di sottoscrizione e validità degli atti di riscossione, senza accoglimento.

  • art. 20 l. n. 266 del 1987

    Richiamato dal ricorrente sul ruolo e sulla sottoscrizione, senza esito favorevole.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    L'intimazione è ritenuta sufficientemente motivata mediante il richiamo alla cartella presupposta già conosciuta.

  • art. 3 l. n. 212 del 2000

    Richiamato in tema di motivazione e interessi, ma la Corte ritiene gli importi determinabili ex lege.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile nei limiti dedotti.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in tema di spese nel processo tributario, senza accoglimento della censura.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La conferma della proposta di definizione anticipata comporta la condanna del ricorrente a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione anticipata e la successiva richiesta di decisione non hanno inciso sull'esito di rigetto del ricorso.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Una volta conosciuta la cartella, i suoi vizi non possono essere recuperati impugnando solo l'intimazione di pagamento.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto compiuta in violazione delle forme telematiche prescritte non è di regola inesistente, ma nulla; la nullità è sanabile se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario ne abbia avuto piena conoscenza.
  • Quando l'atto presupposto risulti comunque conosciuto dal destinatario, anche per comportamenti incompatibili con l'ignoranza dell'atto stesso, la mancata impugnazione tempestiva consolida gli effetti e impedisce di far valere i vizi della cartella con l'impugnazione dell'atto successivo di riscossione.
  • L'eccezione di omessa notifica di un gravame a un coobbligato o a un'altra parte del giudizio è, di regola, deducibile dalla parte cui spetta la tutela del contraddittorio leso; il destinatario dell'impugnazione non può far valere un interesse meramente teorico e privo di concreto pregiudizio.
  • L'omessa sottoscrizione del ruolo, in mancanza di una sanzione espressa, non determina automaticamente nullità o inesistenza dell'atto: opera la presunzione di riferibilità all'organo amministrativo e il contribuente deve indicare elementi specifici e concreti a sostegno del vizio.
  • L'avviso di intimazione di pagamento può essere motivato mediante il richiamo alla cartella presupposta già conosciuta dal contribuente; in tal caso, anche i criteri di calcolo degli interessi sono, di norma, ricostruibili ex lege, salvo specifica prova di errore nel calcolo.
  • La censura sulle spese di lite incontra un controllo di legittimità molto limitato: la scelta del giudice di merito di compensare o meno le spese resta discrezionale, salvo violazione del principio di soccombenza nei confronti della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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