Cassazione Civile, Ordinanza n. 34701/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di somme dovute a titolo di indennità per occupazione di un immobile e oneri connessi, in relazione a un immobile sito in Latina e per un determinato periodo di occupazione successivo alla scadenza del rapporto. La pubblica amministrazione debitrice propose opposizione deducendo l’eccessività dell’importo ingiunto e chiedendone la riduzione in applicazione della disciplina speciale richiamata, contestando anche l’applicabilità di aggiornamento ISTAT, interessi moratori e IVA. La società creditrice eccepì la tardività dell’opposizione, sostenendo che, pur essendo stata la citazione notificata nel termine, il deposito in cancelleria era avvenuto oltre il termine previsto. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione e accolto in parte l’opposizione; la Corte d’appello invece aveva ritenuto tardivo e quindi inammissibile il mezzo di opposizione, escludendo l’applicabilità della disciplina sul mutamento del rito. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando la declaratoria di tardività/inammissibilità dell’opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva dichiarato tardiva e inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per mancato deposito dell’atto entro il termine previsto. La Corte ha dato continuità al principio delle Sezioni Unite secondo cui, nell’opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia soggetta al rito speciale, l’errore nella forma dell’atto introduttivo (citazione anziché ricorso) non determina l’applicazione della disciplina di mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011; opera invece il principio di conversione solo se l’atto è depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c. La motivazione della sentenza impugnata è stata però corretta nella parte in cui qualificava l’opposizione come impugnazione del decreto: l’opposizione ex art. 645 c.p.c. non è un’azione di impugnativa, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore, in prosecuzione del procedimento monitorio. Le spese di cassazione sono state compensate e non è stato posto a carico dell’Amministrazione alcun ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1591 c.c.
indennità ex art. 1591 c.c.
richiamato come titolo della domanda monitoria per l’indennità dovuta per il ritardo nella restituzione dell’immobile
art. 3, comma 4, d.l. n. 95 del 2012
invocato dall’opponente per chiedere la riduzione della somma ingiunta
L. n. 135 del 2012
convertito dalla legge n. 135 del 2012
norma di conversione del d.l. n. 95 del 2012 richiamata dall’opponente
art. 641 c.p.c.
termine di cui all’art. 641 c.p.c.
termine entro il quale l’atto di opposizione, se erroneamente proposto con citazione in materia locatizia, deve comunque essere depositato per produrre effetti
art. 645 c.p.c.
opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c.
l’opposizione a decreto ingiuntivo non è un’azione di impugnativa, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che prosegue il procedimento monitorio
art. 447-bis c.p.c.
rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c.
nelle controversie locatizie soggette a rito speciale, l’opposizione va proposta con ricorso; l’errore di forma non attiva il mutamento del rito ex d.lgs. n. 150 del 2011 se manca il deposito tempestivo
art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011
art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011
la disciplina del mutamento del rito non si applica quando una controversia sia introdotta in forme diverse da quelle previste dai modelli dello stesso decreto, e non opera per l’opposizione a decreto ingiuntivo locatizio erroneamente proposta con citazione
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato
Massime di principio
- Nell’opposizione a decreto ingiuntivo in materia soggetta a rito speciale locatizio, l’erronea proposizione con citazione anziché con ricorso non determina di per sé l’applicazione del mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011.
- In tale ipotesi, l’atto può produrre gli effetti del ricorso per conversione solo se è comunque depositato in cancelleria entro il termine previsto per l’opposizione monitoria.
- L’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. non ha natura di impugnazione dell’ingiunzione, ma integra la fase di merito del procedimento monitorio, come ordinario giudizio sulla domanda del creditore.
- La verifica della tempestività dell’opposizione va compiuta avuto riguardo non solo alla notificazione dell’atto, ma anche al suo deposito nei termini processuali richiesti dalla disciplina applicabile.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto in una fase in cui la questione di diritto non era ancora consolidata in giurisprudenza di legittimità, può giustificarsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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