Cassazione Civile, Ordinanza n. 34697/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il condominio impugnava una cartella di pagamento relativa a imposta di registro su atto giudiziario, per un importo complessivo di euro 326,72 comprensivo di sanzioni e interessi. In primo grado la Corte di giustizia tributaria accoglieva il ricorso del contribuente e compensava integralmente le spese di lite, richiamando il rigetto di un'eccezione di rito e il modesto valore della controversia. In appello il condominio insisteva sulla correttezza della decisione sul merito, ma censurava la compensazione delle spese. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 17-bis e 46 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 90, 91, 92, 93 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la compensazione integrale era stata disposta in assenza dei presupposti di legge, poiché non vi era soccombenza reciproca e le ragioni addotte non erano gravi ed eccezionali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese è ammissibile, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente ed esplicitamente motivate, riferite a circostanze concrete della controversia; tali ragioni non possono essere illogiche o erronee. Nel caso esaminato, la motivazione della sentenza impugnata era carente ed erronea perché aveva valorizzato il rigetto di un'eccezione di rito proposta dal contribuente, la mancata costituzione dell'Agenzia nel grado d'appello e il modesto valore della lite, pur essendo l'Amministrazione risultata integralmente soccombente in primo grado. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La compensazione delle spese nel processo tributario è consentita, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate nella decisione.
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma applicazione nella motivazione della decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma applicazione nella motivazione della decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, in tema di spese di lite.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, quale regola generale della soccombenza sulle spese.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate; la Corte ribadisce che la compensazione richiede ragioni gravi ed eccezionali espresse in motivazione.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma decisione sul punto.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro di correttezza della motivazione del provvedimento sulle spese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite è eccezionale: fuori dall'ipotesi di soccombenza reciproca, richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate dal giudice.
- Le gravi ed eccezionali ragioni devono riguardare circostanze concrete della controversia o della condotta processuale delle parti e non possono risolversi in formule generiche o in motivazioni illogiche.
- Il modesto valore economico della controversia, da solo, non basta a giustificare la compensazione delle spese quando una parte sia integralmente soccombente.
- La mancata costituzione di una parte nel grado di appello è irrilevante, ai fini della compensazione delle spese, se non incide sul presupposto della soccombenza nel merito o su specifiche ragioni eccezionali.
- Una motivazione erronea o carente sul regime delle spese integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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