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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34698/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello del Comune/ente locale contro una pronuncia di primo grado favorevole alla società, relativa a un avviso di accertamento TASI per l'anno 2017 concernente un'area edificabile di proprietà della società e un maggior valore imponibile con conseguente maggiore imposta, interessi e sanzioni. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe omesso di convocarla all'udienza di pubblica trattazione pur essendo ritualmente costituita. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo perché la società non aveva fornito prova della rituale costituzione in appello: la sola ricevuta di deposito telematico delle controdeduzioni non equivaleva alla prova della notifica a mezzo PEC, mancando la produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Di conseguenza, secondo la Corte, la parte non era ritualmente costituita in appello e non aveva diritto alla comunicazione dell'udienza prevista per le parti costituite.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica via PEC impedisse di provare il perfezionamento della notificazione delle controdeduzioni/appello e quindi la rituale costituzione della società nel grado di merito. Per tale ragione non vi era violazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992 per omessa convocazione all'udienza. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro di garanzia del diritto di difesa, ma escluso che ne sia derivata una violazione nel caso concreto perché la parte non risultava ritualmente costituita in appello.

  • art. 31 D.Lgs. n. 546/1992

    La comunicazione della data di trattazione è dovuta alle sole parti costituite; poiché la società non aveva provato la rituale costituzione, la mancata convocazione non integra nullità.

  • art. 3-bis L. n. 53/1994

    La notificazione telematica si perfeziona per il notificante con la ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna.

  • art. 6 D.P.R. n. 68/2005

    Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna costituiscono prova della spedizione e della consegna del messaggio PEC, e quindi del perfezionamento della notificazione.

  • art. 9 L. n. 53/1994

    Quando non sia possibile il deposito telematico dell'atto notificato, l'avvocato deve estrarre copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute e attestarne la conformità; tali adempimenti sono necessari per provare la notificazione.

  • art. 23 D.Lgs. n. 82/2005

    Usato come base dell'attestazione di conformità tra copia analogica e documento informatico.

  • art. 291 c.p.c.

    La sanatoria mediante rinnovazione è esclusa quando la notificazione è inesistente e non semplicemente nulla.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta accelerata, è stata applicata la condanna a una somma equitativa e alla somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione accelerata, con applicazione delle conseguenze economiche previste dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo, la prova della notificazione a mezzo PEC richiede la produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna; la sola attestazione di deposito telematico di un atto non dimostra, di per sé, l'avvenuto perfezionamento della notifica.
  • La mancata produzione delle ricevute PEC comporta inesistenza della notificazione, e non mera nullità: perciò non opera la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., riservata alle notifiche esistenti ma viziate.
  • Nel processo tributario l'obbligo di comunicazione della data di trattazione riguarda soltanto le parti ritualmente costituite; se la costituzione non è provata, la mancata convocazione all'udienza non determina nullità della sentenza.
  • La prova del perfezionamento della notificazione, quando non sia possibile il deposito telematico, può essere fornita solo con copia analogica del messaggio PEC, dei suoi allegati e delle ricevute, corredata da attestazione di conformità all'originale digitale.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze economiche rafforzate previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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