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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34699/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario di primo grado, di un preavviso di fermo relativo a un debito erariale complessivo di euro 145.778,53. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte. Il primo giudice accoglieva il ricorso e liquidava le spese in euro 800,00. Il contribuente impugnava solo il capo sulle spese, ritenendole inferiori ai parametri del d.m. n. 55/2014. La Corte tributaria regionale, in appello, liquidava euro 1.500,00 complessivi per entrambi i gradi. Il contribuente ricorreva allora in Cassazione e otteneva un primo accoglimento con rinvio, perché la liquidazione era inferiore ai minimi tariffari. Nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria del Lazio rideterminava le spese in euro 1.600,00 per il primo grado, euro 800,00 per l'appello, euro 1.000,00 per la cassazione ed euro 800,00 per il rinvio. Con il nuovo ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione dell'art. 4 del d.m. 55/2014 e delle tabelle allegate, dell'art. 91 c.p.c. e delle norme sulla motivazione del provvedimento, sostenendo che la liquidazione del primo grado fosse illegittima perché operata in modo onnicomprensivo, senza distinzione per fasi, e comunque inferiore sia ai valori medi sia ai minimi previsti dai parametri tabellari.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo limitatamente alla violazione dei minimi tariffari. Ha affermato che, nel caso deciso, la liquidazione delle spese del primo grado era inferiore ai minimi inderogabili previsti dai parametri applicabili ratione temporis, essendo la sentenza di rinvio stata pronunciata nel vigore del d.m. n. 37/2018, che esclude la possibilità di scendere sotto i minimi. Cassata la sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando le spese del primo grado in euro 9.341,00 per compensi, oltre accessori, e condannando l'Agenzia delle Entrate-Riscossione anche alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55

    I parametri tabellari per la liquidazione dei compensi professionali, come novellati, non consentono al giudice di scendere sotto i minimi quando si applica la disciplina successiva al d.m. n. 37/2018.

  • d.m. 37/2018

    La modifica ha eliminato l'inciso "di regola" e reso inderogabili i minimi tariffari per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza impone la condanna della parte risultata soccombente al rimborso delle spese di lite.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione della statuizione sulle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio motivazionale sulla liquidazione delle spese.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla liquidazione delle spese.

  • art. 4 l. 794/1942

    Richiamato dal ricorrente quale parametro normativo sulla liquidazione degli onorari.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato e deciso nel merito.

  • art. 5 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'applicazione del principio tempus regit actum alle tabelle professionali, considerate norme sostanziali.

  • art. 101, paragrafo 1, TFUE

    La Corte richiama la compatibilità delle tariffe professionali inderogabili con il diritto UE della concorrenza, se giustificate da obiettivi legittimi.

  • art. 4, paragrafo 3, TUE

    Richiamato nel quadro dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione sulla disciplina tariffaria.

Massime di principio

  • Quando la liquidazione delle spese di lite è regolata dai parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può liquidare compensi inferiori ai minimi tabellari, perché tali minimi hanno carattere inderogabile.
  • La disciplina sopravvenuta sulla liquidazione dei compensi professionali si applica alle liquidazioni ancora sub iudice al momento della decisione, salvo che la statuizione sulle spese sia già definitiva.
  • Le tabelle dei compensi professionali non operano come norme processuali soggette al principio del tempus regit actum, ma incidono sul contenuto sostanziale della liquidazione.
  • Se la parte vittoriosa deposita nota spese specifica, il giudice non può procedere a una riduzione forfetaria delle singole voci senza adeguata motivazione.
  • In presenza di soccombenza, le spese vanno poste a carico della parte soccombente secondo il criterio generale dell'art. 91 c.p.c.; se la liquidazione è illegittimamente inferiore ai minimi, la Corte può cassare e decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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