Cassazione Civile, Ordinanza n. 03600/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio contestava alla società maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo infondate le doglianze su: assenza di contraddittorio endoprocedimentale, mancata produzione della documentazione posta a base dell'atto, calcolo degli interessi, inversione dell'onere della prova e asserita invalidità dell'accertamento per mancata redazione del processo verbale di constatazione. In Cassazione la società ha proposto otto motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione per relationem e motivazione apparente; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omesso esame di alcune doglianze di appello; 3) nullità per omessa pronuncia sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività; 4) nullità della notifica dell'avviso perché eseguita a soggetto non più legale rappresentante; 5) violazione delle norme sulla notificazione e sanatoria del vizio; 6) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sul principio di capacità contributiva, con contestazione del mancato riconoscimento integrale dei costi; 7) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla motivazione dell'atto; 8) difetto di motivazione dell'avviso per mancata produzione della documentazione richiamata e mancata allegazione dei documenti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione della sentenza di appello, osservando che la CTR aveva sì richiamato la decisione di primo grado, ma aveva anche esaminato, sia pure sinteticamente, le singole censure. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato per genericità, perché non indicava quali specifiche doglianze di appello sarebbero state omesse. Ha reputato infondato il motivo sulla sospensione cautelare, rilevando che il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale dell'Ufficio rendevano comunque insussistenti i presupposti della tutela cautelare. Quanto alla notifica dell'avviso, ha ritenuto il motivo infondato sia perché la cessazione dalla carica risultava iscritta nel registro delle imprese dopo la notifica, sia perché, comunque, l'impugnazione tempestiva dell'atto con contestazioni di merito ha sanato il vizio della notificazione ex art. 156 c.p.c., nei limiti in cui la sanatoria intervenga entro il termine di decadenza per l'accertamento. Sul quinto motivo, la Corte ha ribadito che in caso di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione l'Ufficio può fondarsi su presunzioni anche supersemplici, ma deve comunque determinare induttivamente i costi relativi ai maggiori ricavi, così da tassare l'utile netto e non il lordo; nel caso concreto ciò risultava già avvenuto, con riconoscimento forfettario di costi pari al 30%. I motivi settimo e ottavo sono stati dichiarati inammissibili perché del tutto generici e privi dell'indicazione del contenuto dell'atto e dei documenti asseritamente mancanti; la Corte ha comunque richiamato che, in assenza di dichiarazione del contribuente, l'accertamento poteva fondarsi sui dati acquisiti da clienti e fornitori e sulle fatture rinvenute. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza, ma non ritenuto violato perché la decisione di appello conteneva un esame, sia pur sintetico, delle censure.
Usato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude la motivazione apparente perché la CTR ha espresso le ragioni del rigetto.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza, ma il motivo è stato respinto.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte non ravvisa violazioni.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia e violazione del chiesto e pronunciato; il motivo è stato dichiarato generico e inammissibile.
art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina la sospensione cautelare dell'esecutività; la Corte osserva che richiede fumus e periculum e che, nel caso concreto, tali presupposti venivano meno per l'esito del giudizio.
art. 19, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla ricorrente sul tema della sospensione e degli effetti della sentenza, ma senza accoglimento della doglianza.
Richiamato tra le norme sulle notificazioni per contestare la validità della notifica dell'avviso di accertamento.
Richiamato tra le norme sulle notificazioni.
Richiamato tra le norme sulle notificazioni.
Richiamato tra le norme sulle notificazioni.
Richiamato quale norma sulla nullità della notificazione.
Applicato per ritenere sanata la nullità della notificazione dell'avviso per raggiungimento dello scopo mediante tempestiva impugnazione.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente sulle modalità di accertamento; la Corte ribadisce i principi sull'accertamento induttivo e, nel caso di omessa dichiarazione, sull'accertamento d'ufficio.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento IVA.
art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che la disciplina sulla deduzione dei costi invocata non si applica all'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione.
art. 53 Cost.
Richiamato a sostegno del principio di capacità contributiva, che impone di tassare l'utile netto e non il lordo.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura per genericità.
art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente, senza accoglimento della censura.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato sia sulla motivazione e allegazione degli atti tributari sia sull'onere della prova, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato sul contenuto/motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato sul contenuto/motivazione dell'avviso IVA.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dall'Ufficio per escludere l'obbligo di p.v.c. in assenza di accessi, ispezioni o verifiche.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall'Ufficio per escludere l'obbligo di p.v.c. in assenza di accessi, ispezioni o verifiche.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Ritenuto rilevante perché rende applicabili alle notificazioni degli avvisi le norme del processo civile, con conseguente operatività del regime di nullità e sanatoria.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Indicato come base dell'accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione, con possibilità di presunzioni anche supersemplici.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte afferma che la norma sulla deducibilità dei costi nella dichiarazione non si applica nel medesimo modo all'accertamento d'ufficio; in tale sede i costi vanno comunque stimati induttivamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, ma il testo fornito è troncato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente o di motivazione per relationem è infondata quando il giudice d'appello, pur richiamando la decisione di primo grado, esamini comunque le singole doglianze e renda percepibile l'iter logico seguito.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità se non indica in modo puntuale quali censure o questioni, ritualmente devolute in appello, siano state omesse dal giudice di merito.
- L'omessa pronuncia su una richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva non determina di per sé nullità della sentenza di merito; la tutela cautelare presuppone comunque fumus e periculum, che vengono meno quando l'appello è integralmente rigettato o l'assetto sostanziale della decisione rende definitivo l'atto impositivo.
- La nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata dalla tempestiva impugnazione del contribuente con contestazioni di merito, per raggiungimento dello scopo dell'atto, purché la sanatoria si realizzi entro il termine di decadenza dell'amministrazione.
- In caso di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, l'Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque ricostruire anche i costi correlati ai ricavi presunti, così da tassare il reddito netto e non il lordo.
- La disciplina sulla deducibilità dei costi prevista per le dichiarazioni infedeli non opera, in modo rigido, nell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione; in tale contesto i costi possono essere determinati induttivamente o forfettariamente.
- Le doglianze sulla mancata produzione o allegazione di documenti a fondamento dell'avviso di accertamento sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente il contenuto degli atti e dei documenti asseritamente mancanti.
- In assenza di dichiarazione del contribuente, l'accertamento può fondarsi sui dati acquisiti da terzi, sulle fatture attive rinvenute e sulle risultanze dell'Anagrafe tributaria, purché la ricostruzione del volume d'affari e del reddito sia coerente con gli elementi disponibili.
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