Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03600/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio contestava alla società maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo infondate le doglianze su: assenza di contraddittorio endoprocedimentale, mancata produzione della documentazione posta a base dell'atto, calcolo degli interessi, inversione dell'onere della prova e asserita invalidità dell'accertamento per mancata redazione del processo verbale di constatazione. In Cassazione la società ha proposto otto motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione per relationem e motivazione apparente; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omesso esame di alcune doglianze di appello; 3) nullità per omessa pronuncia sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività; 4) nullità della notifica dell'avviso perché eseguita a soggetto non più legale rappresentante; 5) violazione delle norme sulla notificazione e sanatoria del vizio; 6) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sul principio di capacità contributiva, con contestazione del mancato riconoscimento integrale dei costi; 7) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla motivazione dell'atto; 8) difetto di motivazione dell'avviso per mancata produzione della documentazione richiamata e mancata allegazione dei documenti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione della sentenza di appello, osservando che la CTR aveva sì richiamato la decisione di primo grado, ma aveva anche esaminato, sia pure sinteticamente, le singole censure. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato per genericità, perché non indicava quali specifiche doglianze di appello sarebbero state omesse. Ha reputato infondato il motivo sulla sospensione cautelare, rilevando che il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale dell'Ufficio rendevano comunque insussistenti i presupposti della tutela cautelare. Quanto alla notifica dell'avviso, ha ritenuto il motivo infondato sia perché la cessazione dalla carica risultava iscritta nel registro delle imprese dopo la notifica, sia perché, comunque, l'impugnazione tempestiva dell'atto con contestazioni di merito ha sanato il vizio della notificazione ex art. 156 c.p.c., nei limiti in cui la sanatoria intervenga entro il termine di decadenza per l'accertamento. Sul quinto motivo, la Corte ha ribadito che in caso di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione l'Ufficio può fondarsi su presunzioni anche supersemplici, ma deve comunque determinare induttivamente i costi relativi ai maggiori ricavi, così da tassare l'utile netto e non il lordo; nel caso concreto ciò risultava già avvenuto, con riconoscimento forfettario di costi pari al 30%. I motivi settimo e ottavo sono stati dichiarati inammissibili perché del tutto generici e privi dell'indicazione del contenuto dell'atto e dei documenti asseritamente mancanti; la Corte ha comunque richiamato che, in assenza di dichiarazione del contribuente, l'accertamento poteva fondarsi sui dati acquisiti da clienti e fornitori e sulle fatture rinvenute. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente o di motivazione per relationem è infondata quando il giudice d'appello, pur richiamando la decisione di primo grado, esamini comunque le singole doglianze e renda percepibile l'iter logico seguito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità se non indica in modo puntuale quali censure o questioni, ritualmente devolute in appello, siano state omesse dal giudice di merito.
  • L'omessa pronuncia su una richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva non determina di per sé nullità della sentenza di merito; la tutela cautelare presuppone comunque fumus e periculum, che vengono meno quando l'appello è integralmente rigettato o l'assetto sostanziale della decisione rende definitivo l'atto impositivo.
  • La nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata dalla tempestiva impugnazione del contribuente con contestazioni di merito, per raggiungimento dello scopo dell'atto, purché la sanatoria si realizzi entro il termine di decadenza dell'amministrazione.
  • In caso di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, l'Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque ricostruire anche i costi correlati ai ricavi presunti, così da tassare il reddito netto e non il lordo.
  • La disciplina sulla deducibilità dei costi prevista per le dichiarazioni infedeli non opera, in modo rigido, nell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione; in tale contesto i costi possono essere determinati induttivamente o forfettariamente.
  • Le doglianze sulla mancata produzione o allegazione di documenti a fondamento dell'avviso di accertamento sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente il contenuto degli atti e dei documenti asseritamente mancanti.
  • In assenza di dichiarazione del contribuente, l'accertamento può fondarsi sui dati acquisiti da terzi, sulle fatture attive rinvenute e sulle risultanze dell'Anagrafe tributaria, purché la ricostruzione del volume d'affari e del reddito sia coerente con gli elementi disponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.