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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03470/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica propone opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto, ma il Tribunale di Roma dichiara l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che il rimedio fosse stato esperito entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Tribunale valorizza le risultanze del registro informatico SICID, da cui risultava l’invio "a visto PM" del decreto, e ritiene che, in mancanza di prova contraria, incomba sull’opponente dimostrare quando l’atto sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità. La Procura ricorre per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., deducendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la sola schermata SICID non dimostrava l’avvenuta comunicazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non aveva considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che quindi era stato erroneamente posto a suo carico l’onere di provare la data di ricezione dell’atto. La Corte però ritiene il ricorso infondato perché l’opposizione era comunque tardiva anche a prescindere dalla validità della comunicazione, essendo stata proposta ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Pur non condividendo integralmente la motivazione del Tribunale sulla prova della comunicazione del decreto, afferma che l’opposizione era comunque tardiva perché proposta oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., che si applica anche all’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato quando manchi la comunicazione del provvedimento. Nel caso concreto, il decreto era del 13 luglio 2018 e l’opposizione era stata proposta il 28 settembre 2020, quindi oltre il termine perentorio. Nulla viene disposto sulle spese, perché il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, e non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Il rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetto alla disciplina dei termini processuali generali; se manca la comunicazione del provvedimento, trova applicazione il termine lungo di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per le impugnazioni si applica anche al procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002; l’opposizione proposta oltre tale termine è tardiva e inammissibile.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa mancanza di una rituale comunicazione del decreto; la Corte non fonda però la decisione su tale profilo, perché assorbe la questione nella tardività ex art. 327 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova sulla comunicazione/ ricezione dell’atto; la censura viene superata dalla constatazione che, comunque, il termine lungo era decorso.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • Nell’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, se non interviene la comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
  • La decorrenza del termine impugnatorio può rendere irrilevanti le contestazioni sulla regolarità o effettività della comunicazione, quando l’opposizione risulti comunque proposta oltre il termine perentorio applicabile.
  • Il decreto di liquidazione emesso all’esito del relativo procedimento, pur sommario, è soggetto alle regole generali del sistema delle impugnazioni, in quanto provvedimento idoneo a definire in modo stabile e definitivo la pretesa azionata.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto dal Pubblico Ministero quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non va disposta la condanna alle spese processuali né il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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