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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03468/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava un ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza del Tribunale di Napoli relativa a compensi professionali. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto ritualmente, mentre le controparti hanno apposto il visto dei rispettivi difensori muniti di poteri. L'ordinanza rileva che la rinuncia nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti; gli adempimenti di comunicazione/notifica servono solo a ottenere l'adesione per evitare la condanna alle spese ex art. 391 c.p.c. Nella specie, essendovi stata adesione e avendo le parti regolato le spese con transazione, il giudizio è stato definito come estinto.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia del ricorrente. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che non richiede accettazione per produrre l'estinzione del processo. Poiché la rinuncia era stata accettata dai difensori delle controricorrenti e le parti avevano anche pattuito la compensazione delle spese con transazione, la Corte non ha pronunciato alcuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; essa produce l'estinzione del processo senza che sia necessaria l'accettazione delle altre parti.

  • art. 306 c.p.c.

    È richiamato in chiave comparativa: a differenza della rinuncia nel processo civile ordinario, nel giudizio di cassazione non è richiesta l'accettazione della controparte per l'effetto estintivo.

  • art. 391 c.p.c.

    La condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, ove validamente formalizzata, ha efficacia estintiva immediata e non necessita di accettazione della controparte.
  • Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle controparti rilevano principalmente ai fini dell'eventuale regolazione delle spese, non per la validità dell'effetto estintivo.
  • Se le altre parti aderiscono alla rinuncia e interviene un accordo transattivo sulle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza pronunciare sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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