Cassazione Civile, Ordinanza n. 03467/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da lavori di sistemazione di un giardino di proprietà del committente. Secondo la ricostruzione in sentenza, un primo accordo riguardava opere previste in un preventivo predisposto da una società in nome collettivo; in corso d'opera sarebbero poi stati commissionati ulteriori interventi, che il titolare di impresa individuale assumeva di avere eseguito e di dover essere pagato. Il committente contestava sia l'esistenza di un autonomo contratto con l'impresa individuale per i lavori extra, sia la legittimazione del soggetto che agiva, sia la quantificazione del compenso. In appello la domanda dell'attore era stata accolta, mentre era stata riformata la statuizione sulle spese del procedimento di ATP. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che in appello fosse stata introdotta una domanda nuova fondata su una diversa causa petendi; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1173 c.c., assumendo che non fosse stata provata la conclusione del contratto relativo ai lavori extra; 3) travisamento della prova testimoniale, poiché il teste citato non avrebbe dimostrato il diverso contratto con l'impresa individuale, ma solo l'esecuzione dei lavori; 4) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 2697 c.c. quanto alla quantificazione del credito; 5) violazione delle norme sulle spese processuali e sull'intervento nel procedimento di ATP, con censura alla riforma della condanna alle spese di ATP.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che in appello non fosse stata proposta una domanda nuova: la citazione originaria già descriveva fatti compatibili con l'allegazione di due distinti rapporti, uno con la società per i lavori da preventivo e uno con l'impresa individuale per i lavori aggiuntivi, sicché la precisazione svolta in appello è stata qualificata come mera qualificazione giuridica dei fatti già dedotti. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo nei limiti della motivazione, osservando che la Corte d'appello aveva tratto dalla testimonianza una prova non univoca dell'esistenza del contratto relativo ai lavori extra: il teste aveva riferito anche dell'esecuzione di lavori del preventivo, sicché il solo dato dell'esecuzione ad opera dell'impresa individuale non bastava a provare la conclusione di un distinto accordo con il committente. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La deduzione in appello di una diversa qualificazione giuridica dei fatti già allegati in primo grado non integra domanda nuova; è invece inammissibile solo la reale introduzione di fatti costitutivi nuovi di un diritto eterodeterminato.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per la dedotta nullità della sentenza e per la lamentata violazione dell'art. 345 c.p.c.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a sostegno della censura di difetto di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente o mancante.
La parte che agisce per l'adempimento deve fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio credito, compresa l'esistenza del contratto su cui fonda la domanda.
Richiamato come norma sui fatti generatori dell'obbligazione, a supporto della doglianza sull'insufficienza della prova del contratto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare il travisamento della prova testimoniale.
artt. 105, 167, 268, 91 e 92 c.p.c.
Richiamati nel motivo sulle spese dell'ATP e sulla partecipazione al relativo giudizio; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nei diritti eterodeterminati, l'inammissibilità per domanda nuova in appello ricorre solo quando siano introdotti fatti storici nuovi e diversi rispetto a quelli allegati in primo grado; non vi è mutatio libelli se in appello si esplicita o si qualifica giuridicamente una vicenda fattuale già narrata in modo sufficiente nell'atto introduttivo.
- Chi agisce per il pagamento di un corrispettivo deve provare l'esistenza del contratto da cui deriva il credito; la sola prova dell'esecuzione materiale delle prestazioni non è di per sé sufficiente se non consente di identificare in modo univoco il titolo negoziale fatto valere.
- La prova testimoniale va valutata nel suo effettivo contenuto e nel corretto collegamento con i capitoli di prova: una risposta riferita a un capitolo concernente un diverso rapporto non può essere utilizzata per dimostrare l'esistenza di un autonomo contratto non adeguatamente provato.
- Quando il giudice d'appello accoglie una domanda di pagamento, la quantificazione del credito deve poggiare su un percorso argomentativo autonomo e verificabile; il recepimento acritico della pretesa è censurabile se non sorretto da elementi probatori idonei.
- Le statuizioni sulle spese processuali restano assorbite quando la decisione sul merito viene cassata con rinvio, poiché la regolazione definitiva delle spese spetta al giudice del rinvio.
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